Buongiorno a tutti.
Un’impresa presenta SCIA condizionata per avviare una gioielleria. Ai sensi della vigente normativa, l’efficacia della stessa è subordinata al rilascio dell’autorizzazione per la vendita dei preziosi da parte della Questura. Posto che il subprocedimento di competenza della Questura nella realtà può avere dei tempi anche abbastanza lunghi (purtroppo), vorrei avere chiarimenti sulle seguenti questioni, relative all’efficacia della SCIA presentata al SUAP.
Esiste un “limite massimo” entro cui la SCIA, che non ha ancora acquisito efficacia per il fatto delle tempistiche “dilatate” sopra descritte, debba in qualche modo essere ritirata o invalidata? O può restatre nel suo limbo anche per mesi? Se il termine di 60 giorni dell’art. 19 l. 241/1990 appare già ampiamente spirato dalla data della presentazione, come è possibile intervenire sulla SCIA? Può tale termine, vista l’efficacia “sospesa” della SCIA, cominciare a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura, o dal diniego di rilascio dell’autorizzazione?
Grazie a tutti per eventuali riscontri e contributi.
La SCIA di cui parli è la SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato. La SCIA è procedibile e puoi (anzi, devi) controllare ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90 entro i 60 gg. Il fatto che materialmente abbia o non abbia avviato non pregiudica il controllo. Con la SCIA il soggetto può avviare l’attività, fin da subito, relativamente a tutto ciò che appartiene al settore non alimentare.
L’autorizzazione questorile serve per vendere i c.d. preziosi (rimando alla relativa definizione). Solo con questa, il soggetto può vendere ANCHE i preziosi (intanto potrebbe già avere aperto per vendere altro).
La tua legge regionale è probabile che preveda delle ipotesi di decadenza per mancato avvio entro un termine. La PA competente, tuttavia, può sempre accettare delle richieste di proroga se sono ragionevolmente motivate.
Grazie, buon lavoro.