SCIA di Somministrazione Temporanea

Buongiorno, vorremmo il vostro parere in merito alla possibilità di presentazione di una SCIA temporanea di somministrazione in occasione di manifestazioni da parte di un’attività in sede fissa.
Un pubblico esercizio o un vicinato alimentare possono esercitare su area pubblica, pur non avendo apposita licenza, in occasione di manifestazioni, semplicemente presentando una SCIA di somministrazione temporanea?
La nostra opinione è che l’organizzatore possa presentare la SCIA, ma i singoli operatori debbano essere in possesso di Licenza di commercio su aree pubbliche e non possano esercitare presentando essi stessi la sola SCIA.
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione, si attende cortese riscontro.

Buongiorno. Non mi trovo d’accordo.
L’organizzatore dell’evento, se non effettua effettivamente la somministrazione, per quale ragione dovrebbe presentare una SCIA di somministrazione?
La SCIA di somministrazione ha valore di autorizzazione ai fini della somministrazione di alimenti e bevande in occasione di festività, ricorrenze ecc
Quindi un qualsiasi soggetto, financo non imprenditoriale, può presentare una SCIA di somministrazione temporanea, figuriamoci un p.e.
Ma l’organizzatore, se non mesce birre o cuoce salamelle e quindi non introiata denari per questo, non deve presentare la SCIA, semmai presenterà un progetto al comune per farsi autorizzare ad organizzare l’evento
Diverso è il ragionamento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, che è a discrezione dell’Amministrazione comunale. Questa può quindi assentire o meno all’occupazione del suolo (e quindi all’effettiva validità della scia, che in questo caso è condizionata dal possesso del titolo all’occupazione) e quindi può dettare regole e criteri per la scelta dei soggetti, con equità, imparzialità e terzietà (il criterio del “faccio partecipare solo le attività del mio paese” non sarebbe utilizzabile dalla p.a.).

Ecco perchè nella grande maggioranza dei casi la sagra viene fatta organizzare dai Comuni alla pro loco o da associazioni varie, che in questo modo più o meno velatamente, assegnano gli spazi ai commercianti locali.
Quindi ricapitolando:

  1. l’organizzatore presenta il progetto al Comune per l’evento, che approva lo stesso con patrocinio o meno, e detta le regole generali
  2. l’organizzatore che ha l’autorizzazione all’evento e l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, sceglie i partecipanti, potendo selezionare sia operatori aa.pp. che altri soggetti che si dotano di titolo temporaneo (autorizzazione temporanea aa.pp. o scia somm. temporanea

Buongiorno, si ringrazia per il chiarimento.
Con “presentazione della SCIA da parte dell’organizzatore” si intende esattamente quando l’Associazione presenta la SCIA indicando all’interno della stessa che la somministrazione verrà svolta da soggetti, discrezionalmente scelti, in possesso di titoli abilitativi (Licenze su aree pubbliche itineranti) come ad esempio i food truck.
Diversamente, come chiaritoci da voi, possono essere i singoli operatori a presentare SCIA di somministrazione temporanea, anche se non in possesso di ulteriori titoli.
Grazie ancora per la collaborazione. Cordiali saluti.

Continuo a non capire, tuttavia.
Questo organizzatore incassa soldi vendendo alimenti e quindi scontrinando? Se sì, allora ci sta che presenti la SCIA, e quale committente fa cucinare ad altri soggetti, con o meno titoli abilitativi (il titolo abilitativo in questo caso è la SCIA, non occorre che gli altri ne abbiano se “lavorano” per conto dell’organizzatore e non incassano direttamente dai clienti).

Si invece l’organizzatore incassa ad esempio mediante quote di partecipazione da parte dei commercianti su aree pubbliche, allora non deve fare alcuna SCIA perchè non somministra, ma devono essere i singoli commercianti, che emettono gli scontrini ciascuno per suo conto, ad avere i titoli

Ovviamente l’organizzatore fungerà quale Agenzia di eventi, ad esempio. Ed è questa l’attività che esercita, e non la somministrazione

Buongiorno, le due tipologie che maggiormente ci si presentano sono quelle da voi meglio chiarite: l’organizzatore che scontrina, presentando SCIA ed affidando ad altri la somministrazione, oppure la somministrazione diretta dei singoli esercenti.
Il dubbio che avevamo era una sorta di “concorrenza sleale” da parte di operatori in sede fissa che vanno ad esercitare su aree pubbliche in funzione della SCIA temporanea, precludendo tale esercizio a che invece è munito di regolare Licenza.
Grazie ancora per le esaustive spiegazioni. Cordiali saluti.

In riferimento alla normativa regione Piemonte, è previsto che alle manifestazioni organizzate dai Comuni accedano in via preferenziale i soggetti già in possesso di autorizzazione aa.pp. e solo in residuale quelle temporanee.

Inoltre come detto le SCIA di somministrazione in questo caso sono condizionate. Senza l’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico, non posso essere presentate ed in ogni caso non hanno alcun valore.

Quindi direi che resta in capo alla P.A. la verifica della concorrenza, o in alternativa al soggetto organizzatore