SCIA e autotutela. Termini del procedimento

Dovendo procedere in autotutela (art. 19, comma 4, e art. 21 nonies della L. 241/1990) a seguito di SCIA, pensiamo di procedere con comunicazione di avvio di procedimento iniziato d’ufficio.
Quale termine indicare? in assenza di disposizione normativa o regolamentare, è necessario fare riferimento al termine ordinario dei 30 giorni?
E’ necessario indicare un termine per presentare osservazioni (pensiamo proprio di sì)? In tale caso si applica la disposizione della sospensione dei termini, ai sensi del comma 7 della medesima L. 241/1990, o per analogia è necessario rifarsi alla disciplina dell’art. 10 bis, nel senso che arrivate le osservazioni possiamo considerare di avere 10 giorni in più?

Sì, per costante giurisprudenza, l’annullamento d’ufficio rappresenta un procedimento del tutto nuovo il cui avvio deve essere comunicato all’interessato. Direi che si può applicare il termine conclusivo dei 30 gg. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), quindi al fine di presentare documentazione, puoi prevedere un termine pari a 10/15 gg (un vecchio regolamento sui procedimenti del ministero del lavoro – dm 227/95, prevedeva il termine dei 2/3 di quello procedimentale). In ogni caso, la giurisprudenza indica tale termine come NON perentorio: se il privato presenta delle osservazioni prima della conclusione del procedimento, la PA ha il dovere di valutarle.

Non esiste una disciplina puntale del caso che descrivi. Per analogia , in assenza di un regolamento comunale sul procedimento amm.vo, puoi applicare la disciplina del 10-bis magari indicandolo nella comunicazione di avvio procedimento.
Rammenta la ratio:
Consiglio di Stato n. 3399/2018:
La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento

e rammenta i presupposti dell’autotutela (in molte sentenze):
i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio devono rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, da compararsi con i contrapposti interessi dei privati, entro un “termine ragionevole”…

Sul “termine ragionevole” vedi la complicata sovrapposizione normativa di cui all’art. 264, comma 1, lett. b) e c) del DL 34/2020