SCIA e invito a conformare attività

Buonasera, ho un quesito ancora in termini di SCIA.

Nella Regione E.R., l’esercizio di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non è compatibile con la residenza nell’immobile locato mentre invece per l’attività di Bed&Breakfast è obbligatoria la residenza anagrafica presso l’immobile.

Ora, capita spesso che: 1) il proprietario nell’appartamento ammobiliato ad uso turistico risieda 2) che il gestore del B&B non risieda, pur dovendovi come sopra detto.

Eredito sul punto una prassi amministrativa sulla quale vorrei avere un confronto con Voi.

Sull’assunto per il quale la residenza si sposta in poco tempo, si trasmette invito a conformare con possibilità, nelle more, di continuare a svolgere l’attività.

Io ho dei dubbi su questa soluzione.

  1. appartamento ammobiliato ad uso turistico: se il proprietario non può avere la residenza nell’immobile, perchè con questa tipologia ricettiva si dà in locazione l’intero immobile e non è prevista la possibilità di riservare per sè o per altri, altri spazi, come si può comunque fare un invito a conformare, consentendo che nel frattempo che cambi la residenza, lui possa continuare ad abirarci? Cioè mi sembra una contraddizione in termini dire a) il proprietario non può starci b)ma finchè non sposta la residenza può rimanere e anzichè dare tutta la casa ne dà solo una parte ed esercita l’attività ricettiva per la quale io stesso dico che non può starci.
  2. Bed and Breakfast: la legge regionale prevede la necessaria compresenza con l’ospite, attestata dalla residenza (se poi in concreto non ci stà, è altra storia. Anche qui, nelle more del cambio di residenza, si consente di gestire un’attività che presuppone la compresenza con l’ospite, quando in realtà non c’è e non ci sarà, almeno in modo attestabile, finchè non si registrerà la variazione anagrafica.

E’ chiaro che in linea di principio sono situazioni conformabili (soprattutto oggi con ANPR on line si fa in cinque minuti) però concettualmente mi rimane questa contraddizione.
Cosa ne pensate? Grazie.

Se non erro la LR detta la condizione della residenza nel B&B ma nulla dice, in merito, sulla locazione turistica. Il fatto che la locazione si incompatibile con l residenza è una deduzione che, a parere mio (naturalmente) non è così automatica. Abbiamo detto, altre volte che la locazione turistica è regolata dal Codice Civile. La questione della residenza e della possibilità della locazione è la stessa questione in termini generali (non solo per gli affitti turistici). E’ chiaro che, nei fatti, il soggetto finirebbe per perdere la residenza per irreperibilità ma potrebbe accadere che:

  • dà in locazione una porzione di fabbricato

  • si sposta spesso per lavoro o altro e, in quelle settimane /mesi, dà in locazione la casa.

In altre parole, non si può fare il processo alle intenzioni. E poi, semmai, che cosa accadrebbe? il soggetto perderebbe la residenza (con tutto ciò che ne deriva), la locazione mica sarebbe nulla. La locazione non ha abilitazioni ma è sottoposta a mera comunicazione informativa

Per il B&B la legge prevede la condizione della residenza. Se non risultasse in modo formale mancherebbe un requisito: applicazione del comma 3 della legge 241/90. Finché non è dichiarata la perdita della residenza, l’attività sta in piedi

Buongiorno Mario, la deduzione si basa sull’assunto per cui, destinando l’abitazione ad uso ricettivo nella sua totalità e senza la possibilità di riservarsi l’uso di spazi per sè o per altri - tant’è che si parla di appartamento ammobiliato ad uso turistico o di case e appartamenti per vacanze, a differenza degli affittacamere - mancherebbero i presupposti per poter considerare quell’abitazione come luogo in cui la persona intende stabilire la propria dimora abituale. So che è un passaggio sicuramente delicato, molto di più del B&B dove questo requisito è richiesto espressamente ma la prassi è orientata in questo senso, avallata anche da pareri della Regione.

quello che io intendevo chiedere e se è possibile, ad esempio nel caso del B&b, se la persona non risiede, trasmettere un invito a conformare, consentendogli di spostare la residenza e nel frattempo continuare ad esercitare l’attività (che però presuppone la compresenza con gli ospiti, in qualche modo attestabile dalla residenza) oppure se la SCIA debba essere ritenuta irricevibile.

Nel caso del B&B potrebbe essere una caso di provvedimento coformativo dando un termine ragionele 30/60 gg al fine di dichiarare lì la resdenza. Questo, senza sospendere l’esercizio dell’attività.


Nel caso della locazioine non c’è una SCIA da conformare. L’amministraizone comunale potrebbe dichiare nulli i contratti di affitto? Sicuramente no.