Buonasera, ho un quesito ancora in termini di SCIA.
Nella Regione E.R., l’esercizio di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non è compatibile con la residenza nell’immobile locato mentre invece per l’attività di Bed&Breakfast è obbligatoria la residenza anagrafica presso l’immobile.
Ora, capita spesso che: 1) il proprietario nell’appartamento ammobiliato ad uso turistico risieda 2) che il gestore del B&B non risieda, pur dovendovi come sopra detto.
Eredito sul punto una prassi amministrativa sulla quale vorrei avere un confronto con Voi.
Sull’assunto per il quale la residenza si sposta in poco tempo, si trasmette invito a conformare con possibilità, nelle more, di continuare a svolgere l’attività.
Io ho dei dubbi su questa soluzione.
- appartamento ammobiliato ad uso turistico: se il proprietario non può avere la residenza nell’immobile, perchè con questa tipologia ricettiva si dà in locazione l’intero immobile e non è prevista la possibilità di riservare per sè o per altri, altri spazi, come si può comunque fare un invito a conformare, consentendo che nel frattempo che cambi la residenza, lui possa continuare ad abirarci? Cioè mi sembra una contraddizione in termini dire a) il proprietario non può starci b)ma finchè non sposta la residenza può rimanere e anzichè dare tutta la casa ne dà solo una parte ed esercita l’attività ricettiva per la quale io stesso dico che non può starci.
- Bed and Breakfast: la legge regionale prevede la necessaria compresenza con l’ospite, attestata dalla residenza (se poi in concreto non ci stà, è altra storia. Anche qui, nelle more del cambio di residenza, si consente di gestire un’attività che presuppone la compresenza con l’ospite, quando in realtà non c’è e non ci sarà, almeno in modo attestabile, finchè non si registrerà la variazione anagrafica.
E’ chiaro che in linea di principio sono situazioni conformabili (soprattutto oggi con ANPR on line si fa in cinque minuti) però concettualmente mi rimane questa contraddizione.
Cosa ne pensate? Grazie.