Scia e invito a conformare

Buongiorno, ho un quesito sulla corretta applicazione dell’art.19 L.241/1990.
Se si trasmette invito a conformare con espressa indicazione che, in caso di mancata conformazione nel termine di 30 giorni l’attività si intenderà vietata e, in risposta nei 30 giorni, il privato contesta il dovere di conformarsi, la PA l’obbligo di rispondere su queste considerazioni entro i 60 giorni che ricominciano a decorrere dal ricevimento di queste osservazioni ex art.19 comma 3 ? Se la PA non interviene in risposta per iscritto alle osservazioni del privato in questo termine di 60 giorni, l’attività si intende vietata? Nell’invito a conformare è stato specificato che decorsi 30 giorni senza l’adozione delle misure prescritte l’attività si intende vietata e che contro il provvedimento di invito a conformare è esperibile ricorso al TAR/ Capo dello Stato. Non ho chiaro se il privato debba contestare per forza in via giurisdizionale l’invito a conformare oppure possa, come in questo caso, presentare delle osservazioni.
In materia di SCIA le norme sulla partecipazione al procedimento con facoltà di formulare osservazioni o altro, si applicano? Chiedo un confronto con voi perchè è la prima volta che mi capita. Grazie.

Il termine dei primi 60 gg è perentorio. La PA può ammettere l’errore oppure andare avanti. Non siamo dentro a un previso di rigetto. Le disposizioni dell’art. 19, comma 3 non danno spazi interpretativi.

Nei 60 gg, la PA deve intervenire in caso di accertata carenza dei requisiti per l’esercizio attività. Può essere anche 60 giorno. La PA concede al privato un termine di, minimo, 30 gg per la conformazione. A seguito del provvedimento di conformazione ci può essere sicuramente una corrispondenza ma non sospenderei il termine. Come detto, o la PA si è sbagliata oppure si va avanti. Se si va avanti, alla scadenza del termine previsto (30 o più giorni), in caso di mancata conformazioni, l’attività è vietata ex lege (il provvedimento lo deve precisare in modo chiaro) e diventa provvedimento esecutivo alla scadenza del termine. Per questo hai fatto bene a indicare i rimedi giudiziali.

Puoi anche ordinare l’adeguamento senza che quest’ordine sia impugnabile. Un attimo dopo la scadenza del termine, puoi emettere il provvedimento di divieto prosecuzione attività (provvedimento impugnabile).

In alternativa puoi emettere un provvedimento di conformazione che diventa di divieto agganciandosi alla condizion dello spirare del termine in assenza di adeguamento. Da costruire bene citando il passaggio legale… In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata

Già al tempo della DIA la giurisprudenza aveva notato il particolare e celere procedimento di conformazione dell’attività avviata tramite SCIA senza spazio per il preavviso di rigetto. Vedi, ad esempio, il TAR Veneto 875/2014 o 958/2015:

Pertanto, è inapplicabile alla Dia (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) e quindi , per le medesime ragioni, anche alla SCIA, l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, atteso altresì che l’onere del preavviso di diniego è incompatibile con il termine ristretto entro il quale l’amministrazione deve provvedere, non essendo fra l’altro previste parentesi procedimentali produttive di sospensione del termine stesso ".

Vedi anche Consiglio Giust. Sicilia460/2016:

L’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, ha finalità ed effetti diversi rispetto a quanto stabilito dall’art. 19, comma 3, della medesima legge. In primo luogo va rilevato che il preavviso di rigetto trova applicazione con riferimento alle istanze di parte che avviano un procedimento volto all’adozione di un provvedimento mentre l’art. 19, comma 3, è destinato ad operare solo con riferimento alle attività indicate in materia di SCIA poiché la presentazione di tali atti non è assimilabile ad un’istanza di parte ma è solo rivolta a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente consentita dalla legge.

Trovi anche sentenze di diverso avviso ma riguardano la SCIA per stazioni radiobase che la stessa giurisprudenza reputa, talvolta, a efficacia differita (caso unico)


Tornado alla specifica questione su come agire (due provvedimenti o uno solo) posso citare ancora il TAR veneto che protende per due provvedimenti

… Dispone l’articolo 19 della legge numero 241 del 1990 che nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione della SCIA, se la P.A. accerta la carenza dei requisiti e presupposti di legge necessari perché quella determinata attività sia legittima, emana un provvedimento che vieta di proseguire l’attività, ordinando contestualmente la rimozione di eventuali effetti dannosi;

prima di notificare al destinatario questo provvedimento, la legge consente alla P.A. di adottare una diffida a regolarizzare l’attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni.

Infatti prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio l’amministrazione deve vagliare se esistono delle possibilità di conformazione dell’attività già intrapresa alle norme vigenti, e ciò, a differenza di quanto afferma l’amministrazione secondo cui spetta all’interessato proporre le modalità di conformazione, ben può discendere anche da attività suggerita dall’amministrazione stessa, la quale peraltro può anche escludere ogni possibilità di conformazione nel caso in cui sia appunto impossibile il raggiungimento di tale risultato.