Inefficacia SCIA

Buongiorno,
nel 2021 è stata presentata una Scia per l’inizio di un’attività produttiva. Per la Scia in questione sono state richieste integrazioni nei tempi. La documentazione, però, non è mai stata integrata.
La Scia in questione, pertanto, è automaticamente priva di efficacia? Il Comune avrebbe dovuto fare un atto specifico per dichiararla tale (sono passati più di 900 giorni…).
Oppure la Scia ha comunque prodotto i suoi effetti?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è uno strumento amministrativo che consente di iniziare un’attività produttiva senza attendere il permesso dell’amministrazione, ma semplicemente comunicando l’inizio dell’attività stessa. La SCIA è disciplinata dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e da altre normative settoriali a seconda del tipo di attività.

In linea generale, se per una SCIA sono state richieste integrazioni e queste non sono state fornite nei termini stabiliti, la segnalazione non può produrre i suoi effetti. La SCIA, infatti, deve essere completa di tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità dell’attività alle normative vigenti.

Per quanto riguarda l’efficacia della SCIA in assenza di integrazioni, la normativa prevede che l’amministrazione debba verificare la completezza e la conformità della documentazione presentata. Se la documentazione non è completa o non viene integrata come richiesto, l’amministrazione può adottare un provvedimento espresso di diniego o di inibitoria dell’attività.

Tuttavia, la mancanza di un atto espresso da parte del Comune non significa automaticamente che la SCIA abbia prodotto i suoi effetti. In assenza di integrazione, la SCIA non può considerarsi valida e l’attività non dovrebbe essere iniziata o continuata.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’assenza di un provvedimento espresso non comporta l’efficacia della SCIA, ma può generare responsabilità per l’amministrazione per omissione di atti d’ufficio.

In conclusione, la SCIA presentata nel 2021 senza le dovute integrazioni richieste non può considerarsi efficace per l’inizio dell’attività produttiva. Il Comune avrebbe dovuto emettere un atto specifico per dichiarare l’inefficacia della SCIA, ma l’assenza di tale atto non legittima l’attività.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia e Link Utili:

Aggiungo una risposta così vediamo come si comporta l’AI e ne approfitto per fare il punto così posso linkare il post in futuro.

Io risponderei: dipende. Occorrerebbe vedere l’atto adottato e cosa prevede nello specifico.

Faccio un passo indietro. In generale e in sintesi, il comma 3 dell’art. 19 prevede come la PA debba comportarsi quando questa abbia accertato la carenza dei requisiti previsti dalla legge come necessari ai fini dell’esercizio dell’attività. Lo stesso comma 3, però, non entra nel merito di come la PA debba comportarsi quando la SCIA è incompleta. In altre parole, per fare un esempio, se la PA accerta la carenza dei requisiti morali interviene ai sensi del comma 3 ma se nella SCIA il dichiarante si è dimenticato di inserire la l’autocertificazione dei requisiti di un socio come si deve comportare la PA? E qui nascono i problemi. Diciamo che l’art. 19 poteva essere scritto meglio.

In linea di principio, una strada può essere quella di dichiarare la SCIA inefficace /improcedibile per carenza di un contenuto obbligatorio previsto dalla legge. La SCIA, come indicato dalla legge e dalla giurisprudenza è una dichiarazione di volontà privata nell’intraprendere una attività ammessa dalla legge. Come tale non rappresenta un procedimento dove c’è spazio per le integrazioni. La SCIA o è completa o è irricevibile per carenza formale. Anche se sembra una conseguenza severa, il privato, un secondo dopo aver ricevuto la dichiarazione di irricevibilità, può presentare nuova SCIA completa e, alla fine, non accade nulla.

Un’altra strada, appoggiandoci sulla prassi tipica delle procedure concorsuali, può essere quella di ammettere una sorta di soccorso istruttorio. Il problema è che i 60 gg indicati dal comma 3 citato sono considerati dalla giurisprudenza come termine perentorio. Ripeto che non c’è la SCIA non innesca un procedimento amministrativo con dei termini che possono essere sospesi. Diciamo che l’ipotesi del soccorso istruttorio ci può stare ma sarebbe bene precisare la questione: caro dichiarante, sono sicuro che è stata una vista ma se non mi trasmetti l’autocertificazione dei requisiti del socio la SCIA non può avere efficacia. Siccome devo fare i controlli entro 60 gg, io ti vengo incontro ma devi provvedere entro 10 gg, di più non posso aspettare.
Tuttavia, se la PA controllante fosse al 59esimo giorno dei 60 come si comporterebbe? Io non andrei a cercare la sospensione del termine: magari il dichiarante non ha davvero i requisiti, già ha esercito per 59 giorni se la PA gli concede altri 10/15 gg prima di intervenire. Alla fine, lui può appellarsi al fatto che la PA è intervenuta dopo i 60 gg e contunuare l’esercizio in assenza dei requisiti (semplifico)


Tornando al principio, se hai adottato un provvedimento inequivocabile del tipo: “o mi trasmetti quanto richiesto entro x giorni o la SCIA è a tutti gli effetti inefficace e come tale inidonea a produrre effetti giuridici abilitativi cosicché l’eventuale esercizio dell’attività sarebbe considerato a tutti gli effetti abusivo”, allora puoi andare a sanzionare tale attività. Se, al contrario, hai solo espresso la necessità di chiarie qualcosa senza scrivere altro, allora il privato può avere inteso che la SCIA era comunque efficace.

Per approfondire vedi:

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