SCIA e sua esposizione in PE

Buongiorno,

si sta predisponendo ordinanza relativa ad una sanzione (non pagata) comminata dalla Questura per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 180 del RD 6 maggio 1940 n. 635, in quanto in un Pubblico Esercizio non era esposta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Questo esercizio era stato avviato con SCIA.

Su tale base si vorrebbe procedere quindi all’archiviazione dell’accertamento in quanto, in relazione al principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative richiamato dall’articolo 1 della legge 689/81, la circostanza derivante dal combinato disposto dell’articolo 180 del RD 635/1940 e l’articolo 221 bis del RD 18.06.1931 n. 773 non trova applicazione nel caso in cui l’attività abbia avuto inizio con una SCIA, ma esclusivamente qualora tale attività abbia avuto inizio a seguito del rilascio della licenza ex articolo 86 del TULPS.

Ritenete fondati i presupposti sui quali verrà emessa l’ordinanza di archiviazione dell’accertamento?

Grazie mille.

È una diatriba che va avanti da anni. Ritengo che se la LR non richiami in modo esplicito l’obbligo di stampare la SCIA e a appenderla, ma come anche nel caso dell’autorizzazione, quella del regolamento TULPS sia una disposizione inapplicabile. La competenza in materia di commercio è della Regione e l’obbligo non è riferibile alla pubblica sicurezza tout court.

Dire che non si applica alla SCIA ma si applica all’autorizzazione mi convince poco. Sarebbe una differenza illogica rispetto al fine della norma. All’epoca del TULPS non esisteva la SCIA.

Io argomenterei dicendo che la LR sul commercio non lo prevede e che, attualmente, i titoli abilitativi originali sono i file firmati digitalmente. La legge non prevede l’obbligo di procurarsi copie cartacee conformi ai fini di appenderle nell’esercizio pubblico.