SCIA e vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

Ai sensi dell’art. 68 del TULPS per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA (di cui all’art. 19 della legge 241/1990). L’art. 19 della legge 241/1990 dispone che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione …omissis… è sostituito da una segnalazione dell’interessato, *con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali… omissis…

PERTANTO E’ CORRETTO CONCLUDERE CHE SE NEL LUOGO IN CUI SI SVOLGE IL PUBBLICO SPETTACOLO VI E’ UN VINCOLO (ipotizziamo paesaggistico) NON E’ POSSIBILE TRASMETTERE SCIA MA E’ NECESSARIO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO?

grazie

La SCIA rimane SCIA, è che unitamente a quella occorre un altro procedimento. È da quando c’è il SUAP che la questione si presenta in modo frequente. Vedi, ad esempio, il caso frequentissimo della SCIA edilizia per lavori in zona tutelata. Non è che l’ubicazione trasforma la SCIA in permesso di costruire. Si aggiunge un altro procedimento necessario all’avvio effettivo / realizzazione dell’attività.
Nel 2016, questa ipotesi ha avuto anche un nome: SCIA condizionata. Nulla di nuovo, prima del 2016 non si usava questa espressione ma, nei fatti, era la stessa cosa.

Nel caso che citi, l’art. 19 significa che i procedimenti in materia di tutela non possono trasformarsi in SCIA: aut. paesaggistica o aut. monumentale.

Buongiorno, grazie per il riscontro.
Per cui laddove volessi organizzare un pubblico spettacolo nel centro storico della città in cui sussistono vincoli paesaggistici, potrei procedere con una scia condizionata, oppure ottenere prima l’autorizzazione paesaggistica e poi presentare la scia. corretto?
Allo stesso modo, se avessi necessità di richiedere un’autorizzazione di pubblico spettacolo (perché supero le ore 24,00 o supero le 200 persone) essendoci un vincolo paesaggistico dovrei comunque ottenere anche l’autorizzazione paesaggistica, corretto?

Grazie mille

In realtà, se parliamo di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, la coesistenza di SCIA/autorizzazione ed eventuale vincolo paesaggistico potrebbe essere un falso problema.

Ricordiamo che ai sensi dell’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 31/2017 tra gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica è compresa anche:

«A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare».

Occorre verificare che nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, non siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.