Scia impianti pubblicitari e nulla osta ente proprietario della strada

Buongiorno, in merito alla nuova normativa degli impianti pubblicitari con scia, nel nostro territorio per la relativa installazione molti di essi devono essere dotati di nulla osta dell’Ente proprietario della Strada (la Provincia): ultimamente tali nulla osta arrivano con molto ritardo superando anche i termini dei 60 giorni, mi domando allora se anche in tale caso va applicato l’art. 17 bis comma 2 della legge 241/90 sugli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere).

Grazie.

Buongiorno,

in qualità di Suape sono molto interessata all’argomento e mi trovo nell’identica situazione :

nonostante siano decorsi i termini, il nullaosta della Provincia non è ancora pervenuto nonostante vari solleciti.

Che fare ? Chiudere la CDS col silenzio assenso ai sensi dell’art.17-bis legge 241/90 o art. 20 ?

Confido nel vostro prezioso aiuto , molte grazie

Per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’art. 23 del C.d.S. nel caso in cui l’ente proprietario della strada non sia il comune, il legislatore ha previsto lo strumento della SCIA “unica”, non quello della SCIA “condizionata” (fatte salve le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico).
Ciò vuol dire che la collocazione dei mezzi pubblicitari può iniziare contestualmente alla presentazione della SCIA e il SUAP può - come avviene di solito - verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Per questo motivo il SUAP deve trasmettere immediatamente la SCIA all’ente proprietario della strada (se diverso dal Comune): affinché questi verifichi, per quanto di competenza, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la collocazione dei mezzi pubblicitari in quel punto della strada di sua proprietà. Però non è previsto che l’ente proprietario della strada risponda al SUAP con un assenso, un nulla osta o un’autorizzazione alla posa dei cartelli, per cui nel caso in cui non risponda entro i termini previsti non ha senso parlare di silenzio assenso!
Siamo nell’ambito del comma 2 dell’art 19-bis della L. 241/90, non del comma 3.

L’ente proprietario della strada risponderà al SUAP solo nel caso in cui avrà rilevato carenze nei requisiti e/o nei presupposti richiesti per la collocazione dei mezzi pubblicitari e la sua “risposta” avrà la forma di una proposta motivata per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 19/3° comma della L. 241/90. Per questo la “proposta motivata” dell’ente proprietario della strada deve arrivare al SUAP almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP: per consentire al SUAP di valutarla e quindi di adottare i provvedimenti ex art. 19/3° comma in tempo utile.

Se per qualsiasi ragione l’ente proprietario della strada non rileva carenze e non invia questa “proposta motivata” di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, oppure di conformazione dell’attività, non c’è nulla che il SUAP possa o debba fare (a meno che non abbia rilevato d’ufficio altre carenze). Vorrà dire che il termine di verifica della SCIA (60 giorni) sarà trascorso senza esito e in seguito la SCIA potrà eventualmente essere annullata d’ufficio solo nelle situazioni straordinarie previste dalla legge.


Una curiosità a margine:
Non so se l’avete notato, ma il legislatore che ha redatto l’ultimo periodo dell’art. 5 del D.L. 19/2026 ha effettuato un parziale copia-incolla del comma 2 dell’art. 19-bis della L. 241/90.

Art. 19-bis, comma 2, L. 241/90:
“L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

Art. 5 D.L. 19/2026:
“Nel caso in cui l’ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all’ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

Solo che nello scrivere l’art. 5 del D.L. 19/2026 la frase originaria:

  • “e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

è diventata:

  • “e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

Si è perso il riferimento all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, per cui non avrebbe senso il richiamo ai “provvedimenti ivi previsti”…