A seguito dell’entrata in vigore del DL 19 del 19-02-26 art. 5 c.2 sulle installazioni dei cartelli pubblicitari, nel caso in cui venga attivato nella pratica l’endoprocedimento della concessione di suolo pubblico e la scia sia condizionata quindi all’acquisizione di questo atto di assenso, Il Suap è tenuto a convocare la conferenza dei servizi anche se l’ente che deve rilasciare l’atto è solamente uno e le altre amministrazioni (es- Polizia Locale ) coinvolte siano tenute solo a fare le verifiche?
La risposta breve è no, il SUAP non è tenuto a convocare la conferenza dei servizi, a meno che non ricorrano specifiche condizioni previste dalla Legge 241/1990 o dalle leggi regionali.
La situazione si inquadra chiaramente nell’alveo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), ora applicabile all’installazione dei mezzi pubblicitari ex art. 5, c. 2 del D.L. 19/2026. Vediamo come si declina la gestione dei diversi uffici/enti coinvolti.
1. La distinzione cruciale: Atti di assenso vs. Verifiche interne
La necessità di convocare una conferenza dei servizi dipende dalla natura dell’apporto richiesto alle altre amministrazioni o uffici:
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L’atto di assenso (Concessione di suolo pubblico): Questo è un vero e proprio endoprocedimento autorizzatorio che costituisce il presupposto necessario (“condizione”) per l’efficacia della SCIA. L’amministrazione che lo rilascia (anche se coincide con un settore interno dello stesso Comune) esprime una volontà provvedimentale autonoma.
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Le verifiche tecniche (es. Polizia Locale): Il parere della Polizia Locale sulla conformità al Codice della Strada (distanze, visibilità, art. 23 CdS) non è un autonomo provvedimento autorizzatorio stralciato, ma un parere tecnico/endoprocedimentale istruttorio.
2. Perché la Conferenza dei Servizi non è obbligatoria
L’art. 19-bis, comma 3, della L. 241/1990 stabilisce che, in caso di SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso, il SUAP provvede a recepire tali atti.
L’attivazione della Conferenza dei Servizi (art. 14 e seguenti della L. 241/1990) è uno strumento di semplificazione e sincronizzazione delle decisioni che scatta obbligatoriamente solo quando:
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È necessario acquisire più atti di assenso (intesi come autorizzazioni, nulla osta, licenze) resi da diverse amministrazioni;
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Vi sia un dissenso espresso o la necessità di contestualizzare decisioni complesse.
Regola generale: Se l’atto di assenso esterno/autonomo da acquisire è uno solo (la concessione del suolo), il SUAP gestisce la pratica in modalità procedimentale ordinaria (lineare). Trasmette l’istanza all’ufficio competente per il suolo pubblico e, parallelamente, richiede il parere istruttorio alla Polizia Locale.
3. Come opera il SUAP nella pratica
In questo scenario, il SUAP opera come unico punto di contatto, ma in modalità “monocratica” ed asincrona:
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Fase Istruttoria: Ricevuta la SCIA, il SUAP trasmette la richiesta di concessione patrimoniale all’Ufficio Patrimonio/Tributi (o chi di competenza) e la richiesta di verifica stradale alla Polizia Locale.
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Rilascio dell’atto: L’ufficio suolo pubblico rilascia la concessione (previo eventuale riscontro positivo della Polizia Locale, che spesso funge da sub-parere per la concessione stessa).
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Efficacia della SCIA: Una volta ottenuto l’atto di assenso, il SUAP lo comunica all’interessato e la SCIA acquisisce efficacia, permettendo l’installazione del cartello.
Quando diventerebbe obbligatoria la Conferenza?
La conferenza diventerebbe densa di significato (e obbligatoria) solo se, oltre alla concessione di suolo pubblico, l’installazione richiedesse un ulteriore e distinto atto di assenso reale, come l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza o della Provincia (in caso di strade non comunali), configurando così una pluralità di manifestazioni di volontà autorizzatoria.