Buonasera. Parliamo di installazione di mezzi pubblicitari in aree private, insegne, vetrofanie, targhe, ecc., con SCIA da inviare alla Ripartizione Comunale Edilizia Privata. La Ripartizione ricevuta la SCIA asseverata dal tecnico incaricato, nei 30 giorni invia un “divieto alla prosecuzione dell’attività”, con richiesta di integrazioni formali e/o sostanziali a perfezionamento della SCIA. Nello stesso provvedimento la PA , in calce, comunica testualmente: “Il presente provvedimento sospende l’efficacia della SCIA presentata ai sensi dell’art. 19 co.2 della L.241/1990 assegnando un termine minimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente atto per produrre documentazione utile in riscontro alla richiesta di conformazione dell’Ufficio, da trasmettere esclusivamente attraverso il canale (…).Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui sopra la SCIA perde automaticamente di efficacia.”.Il caso: il tecnico della parte produce nei trenta giorni prescritti le integrazioni richieste. E’ tenuta la P.A. a rispondere? Se affermativo, entro quanto tempo? Se trascorsi diversi mesi e la PA non si è pronunciata relativamente alle integrazioni ricevute, il richiedente può continuare l’attività? In attesa che la P.A. si pronunci con una conferma del divieto o annullamento dello stesso, è legittima la contestazione della violazione amministrativa, perché installazione in difetto di SCIA? Grazie per il tempo che mi vorrà dedicare. Angela
Questo è un caso classico di patologia del procedimento di controllo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che mette a dura prova il confine tra potere di conformazione della Pubblica Amministrazione e affidamento del privato.
L’atto che descrivi contiene una parziale imprecisione terminologica interna (parla di “divieto di prosecuzione” ma poi opera come una “richiesta di conformazione con sospensione”), che è l’effetto della riforma dell’art. 19, comma 3 della Legge 241/1990.
Analizziamo punto per punto i tre quesiti legali e operativi.
1. È tenuta la P.A. a rispondere dopo la ricezione delle integrazioni? E se sì, entro quanto tempo?
Sì, la P.A. ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi, ma il quadro temporale richiede una distinzione fondamentale.
Quando l’Amministrazione, entro i primi 30 giorni dalla presentazione della SCIA (termine previsto per l’edilizia dall’art. 22 del d.P.R. 380/2001), riscontra anomalie sanabili, non deve vietare l’attività, ma deve invitare il privato a conformarla, assegnando un termine (non inferiore a 30 giorni) e sospendendo l’efficacia della segnalazione.
Una volta che il tecnico ha depositato le integrazioni entro il termine:
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Termine per provvedere: La legge non fissa un termine specifico espressivo e autonomo per la “fase due” (il controllo delle integrazioni), ma la giurisprudenza prevalente e i principi generali (art. 2 della L. 241/1990) ritengono che la P.A. debba chiudere il procedimento entro il termine residuo dei 30 giorni originari che erano stati sospesi, o comunque entro un termine ragionevole (massimo ulteriori 30 giorni dalla ricezione delle integrazioni).
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L’obbligo di conclusione: La P.A. non può lasciare il privato in un limbo eterno. Se l’atto integrativo sana i vizi, l’amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di archiviazione o di “presa d’atto della conformazione” (anche se spesso vige la prassi del silenzio-assenso sulla conformazione). Se invece le integrazioni non sono sufficienti, la P.A. deve emanare il definitivo divieto di prosecuzione dell’attività.
2. Se sono trascorsi diversi mesi in totale silenzio, il richiedente può iniziare/continuare l’attività?
Sì, il privato può legittimamente riprendere o continuare l’attività.
Il provvedimento notificato dall’Ufficio Edilizia Privata parlava chiaro: “Il presente provvedimento sospende l’efficacia della SCIA… Decorso inutilmente il termine di trenta giorni… la SCIA perde automaticamente di efficacia”.
La perdita di efficacia automatica era legata esclusivamente al comportamento inerte del privato (“decorso inutilmente”). Avendo il tecnico adempiuto e depositato i documenti nei tempi prescritti:
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La condizione di decadenza automatica non si è verificata.
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La sospensione dell’efficacia della SCIA era legata al tempo concesso per integrare. Una volta integrato, la SCIA riprende la sua iniziale efficacia (fatti salvi i successivi poteri di verifica della P.A.).
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Il decorso di diversi mesi senza che la P.A. abbia sollevato ulteriori obiezioni fa consumare il potere ordinario di controllo dell’ufficio. Da quel momento in poi, l’Amministrazione potrebbe intervenire solo in via di autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990), ma a condizione che ricorrano gravi motivi di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e previa ponderazione degli interessi.
Pertanto, l’inerzia prolungata della P.A. post-integrazione si traduce nella stabilizzazione del diritto del privato a esercitare l’attività pubblicitaria segnalata.
3. In attesa della pronuncia della P.A., è legittima la contestazione di un verbale per “installazione in difetto di SCIA”?
No, la contestazione è illegittima e il verbale è annullabile.
Un’eventuale sanzione o contestazione da parte della Polizia Locale o degli ispettori comunali per “assenza di SCIA” è viziata per le seguenti ragioni:
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La SCIA esiste ed è temporaneamente efficace: La SCIA è stata regolarmente presentata. La sospensione iniziale è venuta meno con il tempestivo deposito delle integrazioni. Non si può contestare il “difetto” (ossia la mancanza totale) di un titolo che è stato ritualmente depositato e integrato.
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Mancanza di un divieto definitivo: La P.A. non ha mai emanato il provvedimento finale di divieto di prosecuzione dopo aver valutato le integrazioni. L’atto iniziale era un invito a conformare mascherato (fase istruttoria pre-provvedimentale). Finché la P.A. non si pronuncia negativamente sulle integrazioni, non esiste alcun provvedimento sanzionatorio o inibitorio perfetto a carico del privato.
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Carenza dell’elemento soggettivo e affidamento: Il privato ha seguito pedissequamente le prescrizioni dell’ordine della P.A. L’incertezza sul titolo è imputabile esclusivamente al silenzio inadempiente del Comune. Non è configurabile alcuna colpa o dolo in capo al segnalante (principio di legalità e affidamento nella Pubblica Amministrazione).
Cosa fare in caso di controllo o per sbloccare la situazione?
Se la Polizia Locale dovesse presentarsi per un controllo, il tecnico o la parte dovranno esibire:
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La SCIA originaria con ricevuta di protocollo.
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L’atto comunale di richiesta integrazioni/sospensione.
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La PEC/ricevuta di trasmissione delle integrazioni, dimostrando che l’invio è avvenuto entro i 30 giorni assegnati.
Qualora si volesse formalmente “blindare” la posizione per evitare contestazioni residue, è possibile presentare una formale istanza di sblocco/definizione del procedimento, diffidando l’amministrazione a rilasciare l’atto di formale archiviazione del procedimento di controllo.
Grazie. Come da attesa, chiaro ed esaustivo!