Scia per avvio attività di pilates con attività di osteopata in Toscana

Salve,
vi chiedo cortesemente di sapere se per l’avvio delle attività in oggetto occorre presentare la scia in comune.
Si tratta di due distinti operatori che svolgeranno le rispettive attività in locali/spazi propri con a disposizione locali accessori a comune.
Grazie.

Sono attività libere.
Le discipline del benessere intese come cura fisico-filosofica (olismo, tantra ecc.) non sono disciplinate e, quindi, sono di libero esercizio. Non esiste un titolo professionale tipizzato né un’abilitazione amm.va (SCIA o autorizzazione). Il fatto è che solo lo Stato ha la competenza normativa per definire una professione e per indicare gli eventuali requisiti professionali. Alcune regioni hanno provato a disciplinare tali professioni ma la corte costituzionale è arrivata alla conclusione che ti ho detto: le regioni non hanno la necessaria competenza. Vedi C.Cost n. 93/2008, ad esempio.

Incollo un pezzo della sentenza del TAR Piemonte n. 46/2017: il Comune considerava attività estetica abusiva ma, invece, era attività del benessere.

Richiamato altresì l’orientamento già espresso da questa Sezione, in merito alla qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali, che non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici: “ (…) Il ricorso è fondato, per le ragioni già sommariamente espresse nella fase cautelare. Nelle direttive impartite agli enti locali, la Regione Piemonte ha espresso l’avviso secondo il quale ‘tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici o estetici e, di conseguenza, alle normative di riferimento tutt’oggi in vigore e già applicate’. Seguendo l’interpretazione della Regione, l’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente (massaggio ayurvedico, con le pietre, shiatsu, yoga, reiki, cranio-sacrale) risulterebbe comunque ascrivibile, in quanto diretta sul corpo umano e funzionale al benessere della persona, alla categoria di ‘attività di estetista’ e, come tale, sarebbe soggetta all’obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, sul presupposto del possesso dei requisiti di cui alla legge n. 1 del 1990. I PROVVEDIMENTI COMUNALI, CHE DA TALE ERRONEA INTERPRETAZIONE PRENDONO LE MOSSE, SONO ILLEGITTIMI. La legge n. 1 del 1990 stabilisce, all’art. 1, che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Il terzo comma dell’art. 1 ne esclude poi espressamente le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le attività svolte professionalmente dal ricorrente sono riconducibili alla pratica del massaggio bio-naturale. In proposito, merita adesione l’orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 163/2015; Id., sez. I, n. 2080/2014; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2904/2014; TAR Veneto, sez. III, n. 1379/2013; TAR Toscana, sez. II, n. 770/2011). La diversità oggettiva tra i due ambiti professionali si desume anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha annullato le norme regionali con le quali si era tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’individuazione di una nuova professione costituisce materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni (cfr. Corte cost., sent. n. 98/2013). In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e liberamente esercitabili di cui alla legge n. 4 del 2013” (TAR Piemonte, sez. II, 28 maggio 2015 n. 878);