Buongiorno, ho un dubbio operativo riguardo all’applicazione dell’art. 19 della legge 241/90.
Un soggetto presenta al Suap una scia per nuova apertura esercizio di vicinato per il settore non alimentare. Effettuate le verifiche presso l’ufficio tecnico, è emerso che i locali del negozio non hanno la destinazione d’uso commerciale
Ho consultato sul forum diversi quesiti sull’argomento rilevando una sentenza del Tar del Veneto che afferma fra l’altro che "prima di notificare al destinatario questo provvedimento, la legge consente alla P.A. di adottare una diffida a regolarizzare l’attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni.
*Infatti prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio l’amministrazione deve vagliare se esistono delle possibilità di conformazione dell’attività già intrapresa alle norme vigenti, e ciò, a differenza di quanto afferma l’amministrazione secondo cui spetta all’interessato proporre le modalità di conformazione, ben può discendere anche da attività suggerita dall’amministrazione stessa, la quale peraltro può anche escludere ogni possibilità di conformazione nel caso in cui sia appunto impossibile il raggiungimento di tale risultato.
Sempre in fase di istruttoria, l’ufficio tecnico mi fa sapere che occorre una valutazione approfondita per determinare se per i suddetti locali sia possibile il cambio di destinazione d’uso, in quanto devono verificare alcune norme e prescrizioni contenute nel P.R.G., nel piano di edilizia convenzionata, ecc. ecc . In pratica al momento non sappiamo se l’attività sia conformabile o meno.
Alla luce di quanto sopra si chiede se l’ufficio commercio debba emettere un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività per mancanza dei requisiti edilizi ed urbanistici ed in caso affermativo, se sia disponibile un fac simile di tale atto.
Grazie.