Scia per mezzi pubblicitari

Buongiorno,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2026 , n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, dal 20 febbraio 2026 , la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del codice della strada è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l’attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto codice e dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada. Indipendentemente dai regolamenti comunali, pertanto, gli interessati potranno già trasmettere le pratiche secondo il nuovo schema?

Grazie

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Sì, si applica la SCIA dal 20/02/2026 - ho linkato il post con una sintesi

Buongiorno, sì noi stiamo cercando di far applicare il nuovo decreto ma troviamo molta resistenza da parte degli enti proprietari della strada. Inoltre rimane il dubbio di come procedere in caso di rinnovo dell’autorizzazione, si presenta una nuova Scia? e per le sostituzioni immagine con invarianza?

Puoi fare una SCIA dove prevedi la casistica del rinnovo ma, nei fatti, dato che il titolo decade alla decorrenza del terzo anno è comunque una nuova SCIA. Alla fine cambia poco.
Vedi l’art. 53 del regolamento: 6. L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

Semmai, potresti strutturare una procedura di rinnovo dicendo che se, appunto, si tratta di rinnovo entro il termine di scadenza, è sufficinete un’asseverazione che nulla è cambiato rispetto alla situazione iniziale senza dover ri-allegare tutto. Prima era la PA che controllava l’invariatezza gli altri presupposti di opportunità, adesso è il tecnico che assevera quendi, necessariamente, non può che ri-asseverare ciò che ha già asseverato (inutile allegare nuovamamnte gli stessi documenti tecnici).

Sull’insegne / cartelli ecc. un problema fare un modello “standard”, le particolarità locali sono troppe in questa materia. Consiglio di prendere i modelli di richiesta di autorizzazione per le varie ipotesi, e sostituire le parti afferenti alla “domanda” (richiede, ecc. ) con i riferimenti della SCIA (segnala, ecc.). Gli allegati posso restare quelli. Alla fine, dato che è una SCIA asseverata (come quella edilizia) la cosa importante è mettere lo spazio firma per il tecnico asseverante (tecnico iscritto ad albo) e indicare chiaramente che occorre allegare una relazione tecnica a firma dello stesso tecnico dove, tramite anche gli allegati, si dichiara il rispetto delle condizioni insediative ai sensi del CdS, regolamento del CdS e dell’eventuale regolamento comunale.

Chiaramente, se fosse necessaria una concessione di suolo pubblico o un’autorizzazione paesaggistica, il discorso non cambia rispetto a prima. Quelle sono propedeutiche alla SCIA oppure puoi considerare la SCIA come SCIA condizionata se il privato la volesse presentare contestualmente alla domanda di concessione o alla domanda di autorizzazione.

…ma una scia come fa ad avere una scadenza? modficheranno anche il codice che prevede tre anni di validità dell’autorizzazione? grazie. Elisa

a perere mio può avere una scadenza. E’ un titolo abilitativo e, come l’autorizzazione può avere una durata. Ogni tre anni occorre una nuova asseverazione che le condizioni abilitative non sono variate.
Poi, come ho detto nel post linkato, questo modo di legiferare è pessimo. Si doveva cambiare il CdS in modo tale che la SCIA avrebbe avuto un senso. Vediamo in sede di conversione vine data qualche specificazione in più