Scia per mezzi pubblicitari

Buongiorno,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2026 , n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, dal 20 febbraio 2026 , la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del codice della strada è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l’attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto codice e dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada. Indipendentemente dai regolamenti comunali, pertanto, gli interessati potranno già trasmettere le pratiche secondo il nuovo schema?

Grazie

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Sì, si applica la SCIA dal 20/02/2026 - ho linkato il post con una sintesi

Buongiorno, sì noi stiamo cercando di far applicare il nuovo decreto ma troviamo molta resistenza da parte degli enti proprietari della strada. Inoltre rimane il dubbio di come procedere in caso di rinnovo dell’autorizzazione, si presenta una nuova Scia? e per le sostituzioni immagine con invarianza?

Puoi fare una SCIA dove prevedi la casistica del rinnovo ma, nei fatti, dato che il titolo decade alla decorrenza del terzo anno è comunque una nuova SCIA. Alla fine cambia poco.
Vedi l’art. 53 del regolamento: 6. L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

Semmai, potresti strutturare una procedura di rinnovo dicendo che se, appunto, si tratta di rinnovo entro il termine di scadenza, è sufficinete un’asseverazione che nulla è cambiato rispetto alla situazione iniziale senza dover ri-allegare tutto. Prima era la PA che controllava l’invariatezza gli altri presupposti di opportunità, adesso è il tecnico che assevera quendi, necessariamente, non può che ri-asseverare ciò che ha già asseverato (inutile allegare nuovamamnte gli stessi documenti tecnici).

Sull’insegne / cartelli ecc. un problema fare un modello “standard”, le particolarità locali sono troppe in questa materia. Consiglio di prendere i modelli di richiesta di autorizzazione per le varie ipotesi, e sostituire le parti afferenti alla “domanda” (richiede, ecc. ) con i riferimenti della SCIA (segnala, ecc.). Gli allegati posso restare quelli. Alla fine, dato che è una SCIA asseverata (come quella edilizia) la cosa importante è mettere lo spazio firma per il tecnico asseverante (tecnico iscritto ad albo) e indicare chiaramente che occorre allegare una relazione tecnica a firma dello stesso tecnico dove, tramite anche gli allegati, si dichiara il rispetto delle condizioni insediative ai sensi del CdS, regolamento del CdS e dell’eventuale regolamento comunale.

Chiaramente, se fosse necessaria una concessione di suolo pubblico o un’autorizzazione paesaggistica, il discorso non cambia rispetto a prima. Quelle sono propedeutiche alla SCIA oppure puoi considerare la SCIA come SCIA condizionata se il privato la volesse presentare contestualmente alla domanda di concessione o alla domanda di autorizzazione.

…ma una scia come fa ad avere una scadenza? modficheranno anche il codice che prevede tre anni di validità dell’autorizzazione? grazie. Elisa

a perere mio può avere una scadenza. E’ un titolo abilitativo e, come l’autorizzazione può avere una durata. Ogni tre anni occorre una nuova asseverazione che le condizioni abilitative non sono variate.
Poi, come ho detto nel post linkato, questo modo di legiferare è pessimo. Si doveva cambiare il CdS in modo tale che la SCIA avrebbe avuto un senso. Vediamo in sede di conversione vine data qualche specificazione in più

Buongiorno,
avete novità?

aspettiamo la conversione in legge. Sul web puoi trovare già chi si è dato da fare. Vedi, ad esempio:
https://www.comune.pavia.it/novita/avvisi/insegne-cartelli-pubblicitari-cambiano-regole-arriva-scia

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Le recenti modifiche si applicano anche ai mezzi pubblicitari temporanei?

È subordinata alla SCIA la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 cds.

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Buongiorno,
un tecnico di una azienda di pubblicità mi scrive così:
“con particolare riferimento all’asseverazione da parte di tecnico abilitato anche in relazione alla casistica specifica del rinnovo di autorizzazioni di impianti esistenti (per i quali un tecnico non può asseverare ex-post le sue caratteristiche strutturali e fisiche), relativa alla SCIA mi preme portare alla sua attenzione la seguente riflessione da noi maturata, ovvero che il D.L. 19/02/2026 n. 19 art. 5, comma 2 facendo riferimento a “la collocazione di mezzi pubblicitari” è a nostro avviso ragionevole ipotizzare che se certamente la nuova procedura si applica alle domande di nuova installazione successive all’entrata in vigore del decreto, questa potrebbe non trovare applicazione per le istanze di rinnovo di autorizzazione esistente in quanto, in questo caso, si tratta di impianti già collocati all’entrata in vigore del decreto stesso.”

cosa ne pensate?

Beh, non è infrequente il caso di un professionista chiamato ad attestare la rispondenza alle norme di legge di qualcosa che già esiste, come ad esempio in materia di impianti elettrici (vedi DM 37/2008, art. 7). Essendo intervenuta una novella legislativa che ha trasformato un procedimento autorizzatorio in uno di SCIA, è evidente che questa debba applicarsi anche ai rinnovi dei titoli già in essere; diversamente, si finirebbe per produrre un aggravio procedimentale.
Dubito, infine, che ci si possa fermare al dato letterale “collocazione mezzi pubblicitari”, peraltro identica a quella prevista dal cds.

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La cosa non mi pare in contrasto con la disciplina generale della SCIA: è ovvio che al momento in cui viene redatta l’asseverazione i lavori di installazione dell’impianto pubblicitario non devono essere già iniziati, tant’è vero che in alcuni modelli di asseverazione è stato inserito (opportunamente, aggiungerei) anche uno spazio da riempire con le fotografie dello stato di fatto attuale (prima dell’installazione), oltre al bozzetto del progetto e al rendering/fotoinserimento di come risulterà l’impianto una volta collocato.

La SCIA non vale come sanatoria delle irregolarità già esistenti. Allo stato, non mi pare che si sia pensato a come uscirne…

Buonasera
ma il decreto non mi risulta che parli anche di CONFORMITÀ STRUTTURALE E DI SICUREZZA. Può sempre essere autocertificato dalla ditta produttrice ed installatrice?

Il decreto parla del rispetto dei requisiti previsti dal cds e dal relativo regolamento di attuazione (oltre che dai regolamenti locali e/o degli proprietari).
Riporto testualmente il comma 3 dell’art. 53 del regolamento di attuazione:
“*ll soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell’ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall’ente competente, un’autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell’ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l’esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti”.

Per quanto riguarda la questione controlli in relazione all’art. 23 CDS e reg., che non è stato aggiornato alla nuova normativa della scia, qualcuno ha un modus operativo sull’eventuale controllo?
Cosa contestare il mancato titolo autorizzativo in questo caso la SCIA o utilizzare comunque la dicitura dell’art.23 CDS?
Grazie

L’art. 5 del D.L. 19/2026 è stato giustamente criticato anche per l’approssimazione con cui è intervenuto su una materia delicata (la collocazione di pubblicità lungo le strade) già regolata dall’art. 23 del Codice della Strada.

Tralasciando le altre problematiche, direi però che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l’aspetto meno dubbio: sono numerosi gli esempi, infatti, di norme per le quali è mutato il regime giuridico del titolo abilitativo senza che sia stata “corretta” anche la norma sanzionatoria. Uno fra tanti è l’art. 666 del c.p., che punisce con una sanzione amministrativa chi dà spettacoli o trattenimenti pubblici senza la licenza dell’autorità, ma che ovviamente si applica anche nei casi in cui la licenza è ora sostituita da una SCIA.
Per tornare all’art. 23 C.d.S., la dicitura della contestazione può quindi diventare: “collocava cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse senza avere presentato la SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è stata svolta l’attività”.

Semmai, il vero problema sarà l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 13-bis e seguenti dell’art. 23 C.d.S., sulle quali va ora a sovrapporsi la particolare procedura prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. 241/90, espressamente richiamata dall’art. 5 del D.L. 19/2026.

Grazie per la risposta.
Sulle sanzioni accessorie del 23 CDS che influenza potrà avere?
Il fatto di essere “sanabile” per i mezzi pubblicitari sono situazioni limitate: oltretutto la SCIA deve contenere tutte le informazioni e nel caso specifico il rispetto dei divieti e delle distanze contenute nel CDS.
Il tecnico che assevera a cosa serve (o meglio che responsabilità potrà avere) se ad esempio il mezzo pubblicitario verrà collocato, come già è di uso comune, su una rotatoria/intersezione?

Per vedere quali effetti l’art. 5 del D.L. 19/2026 potrà avere sull’art. 23 C.d.S. bisognerà vedere cosa accadrà nei casi concreti, perché sovente la realtà ha più fantasia della teoria.

Ad esempio, per rimanere in tema di sanzioni accessorie, rileviamo che nell’art. 23 sono di competenza dell’ente proprietario della strada, mentre le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. 241/90 spettano alla “amministrazione competente”, che generalmente viene identificata nel SUAP che riceve la SCIA; ma non è detto che l’amministrazione del SUAP coincida con l’ente proprietario della strada…

Altro esempio: in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l’art. 23 prevede che l’ente proprietario della strada proceda direttamente con la diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario entro 10 giorni (termine ridotto a 5 giorni in caso di violazione del comma 4-bis) e - nei casi più gravi - l’ente proprietario può addirittura disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
Cosa che non corrisponde esattamente alle procedure da adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. 241/90, soprattutto nel caso in cui sia teoricamente possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.

Il tecnico che assevera avrà le solite responsabilità che si assume asseverando una SCIA, ivi compresa la responsabilità penale in caso di falso.
Siccome non è un semplice consulente, ma il soggetto che abilita l’intervento con la sua firma in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (artt. 359 e 481 c.p.), in determinati casi potrebbe anche concorrere nella violazione di cui all’art. 23 C.d.S.