Scia per mezzi pubblicitari

L’articolo 1, comma 820 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina il Canone Unico Patrimoniale (CUP). Stabilisce che l’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude contemporaneamente l’applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, evitando così una duplicazione di imposte per la medesima attività. La giurisprudenza ha confermato indirettamente questa impostazione stabilendo che, qualora l’ente rilasci l’autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari, questa incorpora e assorbe in sé il nulla osta all’occupazione fisica dello spazio pubblico necessario per l’impianto stesso. D’altra parte, come sopra ricordato, la giurisprudenza (vedi consiglio di stato n. 2874/2026) ha ribadito che la SCIA (come anche il silenzio-assenso) non è applicabile ai provvedimenti concessori, e in particolare all’occupazione di suolo pubblico, poiché si tratta di una fattispecie in cui la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale nella valutazione dell’interesse pubblico alla concessione. Volendo salvare capra e cavoli, ovvero potere discrezionale della P.A. nella valutazione dell’interesse pubblico alla concessione e orientamento pluriennale del legislatore, volto alla semplificazione della procedura, è ipotizzabile il rilascio o il diniego di un semplice nulla osta all’occupazione di suolo pubblico?

Se occorre anche la concessione di suolo pubblico si applica semplicemente il regime della SCIA condizionata.

L’Ufficio Patrimonio può rilasciare un nulla osta in luogo della concessione del suolo pubblico, in presenza di una SCIA condizionata?

Il regime giuridico di SCIA per le insegne cartelli ecc. non è diverso datti gli atri analoghi come, ad esempio, quello della SCIA edilizia

Se occorre ANCHE una procedura autorizzatoria o concessoria per l’effettiva installazione/realizzazione, la SCIA può essere presentata ma diverrà efficace alla conclusione positiva del procedimento collegato. E’ così da sempre. Nel 2016 il concetto è stato definito con il concetto di SCIA condizionata (norma scritta male il concetto è questo).

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Affinché la semplificazione normativa non sia fasulla e in virtù di un’interpretazione “logico-sistemica”, è chiaro che anche la sub-procedura di nullaosta ai sensi del codice della strada deve trovare luogo nella stessa SCIA che, corredata di quanto richiesto dall’Ente in questione, sarà verifica anche da questo Ente co-decidente. In altri termini, se la procedura principale è una SCIA, tale deve essere anche la sub procedura in essa compresa del nulla osta dell’Ente chiamato a prendere una co-decisione che, adesso, non è più un co-decisione ma un co-controllo ex art. 19 della legge 241/90. A questo proposito si può citare proprio l’art. 19 relativamente al penultimo periodo del comma 1 (spesso neppure viene letto): Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Questo periodo significa che là dove ricorrano i presupposti della SCIA anche gli atti collegati a quello principale sono assorbiti dalla segnalazione effettuata dal dichiarante

Mi pare che ci troviamo in un vicolo cieco. O la concessione di suolo pubblico implica l’esercizio di un minimo potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, e allora non puo’ andare in SCIA, ma, considerata la ristrettezza del potere discrezionale che residua in capo all’Amministrazione, puo’ essere rilasciato un semplice nulla osta, oppure di fatto non residua un potere discrezionale in capo all’Amministrazione e allora il parere o l’esecuzione di verifiche preventive dell’Ufficio Patrimonio può essere sostituito da una asseverazione del tecnico nell’ambito della SCIA, che non sarà più condizionata. Cosa mi sfugge?

La concessione di suolo pubblico non può andare in SCIA e neppure l’autorizzazione paesaggistica. Come dicevo sopra, là dove necessarie, faranno della SCIA una SCIA condizionata. Questi procedimenti trovano definizione e disciplina in norme diverse rispetto al codice della strada.

Al contrario, relativamente al nulla osta dell’Ente co-decidente il cui presupposto normativo ricade sempre nel codice della strada e le cui valenze sono quelle, appunto, afferenti alle verifiche delle condizioni imposte dal codice della strada e che è servente alla procedura principale di SCIA, si può fare il discorso che ho fatto sopra citando il penultimo periodo del comma 1 dell’art. 19 della legge 241/90.

Mi riferisco, quando parlo di nulla osta, all’atto che, ad esempio, rilasciava (ora non più) la Provincia quando il segnale ricade nella competenza comunale ma è vissibile anche da strada provinciale.

Scusate, mi inserisco per chiedere una cosa, mi confermate che sia ufficio tecnico che polizia locale devono comunque dare i pareri di loro competenza al SUAP? E, altra cosa, questa tipologia di procedimenti è bene che a questo punto si concluda lasciando scadere il termine o sarebbe preferibile condividere il parere degli uffici ( o altro) con l’impresa al fine di dare loro conferma del buon esito della pratica?

Il SUAP si comporta come per qualsiasi altra SCIA. La SCIA è inviata ai servizi competenti che verificano ed eventualmente agiscono, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90 sempre per il tramite del SUAP). Sulle SCIA non si rilasciano pareri ma si effettuano verifiche di merito sui requisiti previsti dalla legge. E’ chiaro che sarà la Polizia Locale quella più titolata in questo tipo di verifiche dato che occorre giudicare la fattibilità ai sensi del codice della Strada. Anche l’ufficio tributi e l’ufficio tecnico hanno le loro competenze residuali

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