Buongiorno,
sono dipendente Suap in un Comune della provincia di Napoli; volevo porre un quesito in merito ad un attività di palestra svolta all’interno di un circolo culturale per i soci.
Per tale attività, il presidente dell’associazione è tenuto ad inoltrare Scia per palestra al Suap,anche se l’attività non è a scopo di lucro?
grazie per la risposta
A livello statale manca una normativa specifica per le palestre. Intendo le palestre come luoghi dedicati all’attività motoria – ricreativa diversi dagli impianti sportivi dove si praticano le discipline sportive (le discipline sportive sono quelle riconosciute dal CONI).
L’indagine va spostata a livello regionale. In Campania, posso sbagliare, ma non rileva una norma che detti la necessità di una procedura abilitativa (SCIA o autorizzazione che sia). Se non c’è una legge che la prevede, il comune non può imporre un’abilitazione, l’attività è libera. Resta inteso che occorre una compatibilità urbanistica ed eventuali procedure di ordine tecnico (prevenzione incendi, impatto acustico, ecc.)
Rilevo l’art. 23 della LR 18/2023
1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti dall’articolo 22, commi 1 e 4. Nelle strutture indicate dal presente comma, per migliorare le prestazioni sportive, l’istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico responsabile dell’applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell’adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o di sostanze non vietate dalla normativa vigente.
2. Il direttore tecnico previsto nel comma 1 ha l’obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l’esercizio delle attività previste nel comma 1.
3. Il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle attività, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, di istruttori responsabili o di istruttori specifici o di specialisti delle attività motorie per il benessere, previsti nell’articolo 22.
4. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano:
a) per l’esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate;
c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.