Un’azienda che gestisce una struttura ricettiva nel nostro comune e che ha una piscina privata ad uso collettivo, accorgendosi di non avere per il titolo per la piscina (dal punto di vista edilizio è in regola) ha presentato al Suap la scia allegando una relazione tecnica dove il tecnico dichiara che la piscina a corredo dell’attività ricettiva è stata costruita in data antecedente al 09.03.2006 e che possiede i requisiti minimi inderogabili di legge. Mi sembre di ricordare che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento 23/R/2010, dovevano adeguarsi entro il termine del 31/12/2016, quelle che avevano il titolo; questa presentando la scia adesso non può più usufruire della deroga, o sbaglio. Grazie.
Non sbagli.
Afferma la legge regionale 8/2006:
comma 1: Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.
comma 1-bis: Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Comma 3: Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015.
La deroga era concedibile anche per quelle che pur non essendo mai entrate in funzione, erano state abilitate da un punto di vista edilizio in data anteriore all’applicabilità della norma. Oggi la possibilità della deroga è sfumata.