SCIA presentata al Comune sbagliato

Buongiorno,
in data 01/12 una impresa presenta una SCIA di avvio di autoriparatore tramite l’apposito portale regionale, per un errore di compilazione la stessa viene trasmessa al suap di un altro Comune che, non ritenendola di sua competenza, la archivia senza adempimenti.
Accortasi dell’errore l’impresa ripresenta la SCIA in data 06/12 al suap del Comune di competenza.
L’impresa, allegando la ricevuta di protocollo dell’01/12, chiede se l’efficacia della SCIA presentata il 06/12 può essere può datata 01/12, considerando che loro una SCIA (identica) la avevano presentata, anche se al Suap sbagliato.
Considerando che il primo suap non ha mai inoltrato la pratica, è possibile considerare l’efficacia dal 01/12? se mi facessi inoltrare ora la pratica dal primo suap?
Grazie

Il DPR 160/2010, afferma:

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

L’art. 18-bis della legge 241/90, dispone:

1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

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La norma non parla di irricevibilità. La PA incompetente ha sbagliato, doveva attivarsi per inoltrare la pratica a quella competente dandone comunicazione al privato. A parere mio puoi accontentare il privato facendo presente che i 60 gg per i controlli partono dal 06/12