Scia pubblico spettacolo priva di documentazione

Buongiorno,
Vorrei il vostro parere su come procedere in sede di controllo a posteriori per una Scia per pubblico spettacolo presentata il venerdì sera, a uffici chiusi, per un concerto all’aperto previsto per il sabato pomeriggio, priva della documentazione prevista.
La scia presentata infatti (fino a 1000 persone con attività con termine alle 23, ai sensi dell’art 38 bis della legge 120/2020) è priva di planimetria, relazione tecnica, piano di gestione delle emergenze, etc.
Come procedete in questi casi di controllo a posteriori ad evento già concluso ?

Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti

È una questione dibattuta. Io procedo con una diffida che invio a chi ha organizzato l’evento, al procuratore (se c’e’) e per conoscenza alla Polizia Locale.

Grazie mille Roberta per la risposta

La SCIA prevista dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020 non sostituisce solo la licenza di cui all’art. 68 TULPS, bensì “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo”. Quindi, sostituisce anche l’autorizzazione di cui all’art. 80 TULPS; ed è per questo che – a corredo della suddetta SCIA – è richiesta ANCHE la presentazione della relazione di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (senza dimenticare quanto previsto dalle circolari in materia di safety e security…).

Se tutta questa documentazione tecnica OBBLIGATORIA non è stata presentata e il pubblico spettacolo si è comunque svolto, la SCIA non può essere ritenuta efficace e quindi non era idonea a legittimare lo svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione, soprattutto per quanto riguarda l’art. 80 TULPS.

Personalmente contesterei la violazione penale di cui all’art. 681 c.p.

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Grazie Marco per la risposta

Contestare a posteriori l’articolo citato, come ufficio Suap, ritengo sia un problema a meno che non si abbiano prove (relazioni, esposti, ecc.) ma, come avevo premesso, è una questione dibattuta . Io nell’unico caso affrontato ho inviato una diffida e la seconda volta gli organizzatori hanno presentato tutta la documentazione.

Roberta, con la diffida, hai chiesto anche e comunque il deposito della documentazione che avrebbero dovuto allegare alla scia all’atto della presentazione?
Grazie ancora per il tuo aiuto

No. Li ho diffidati dal presentare una eventuale ulteriore Scia senza la documentazione prevista dalle norme di legge.

Sì, la questione è difficile da strigare. Il comma 2 dell’art. 38-bis indica cosa deve contenere la SCIA. Verifica e se non ci sono discordanze evidente, amen. Rammenta il d.lgs. 126/2016 e la tassatività delle previsioni documentali.
Se mancasse un elemento essenziale, allora l’attività svolta sarebbe da considerare senza abilitaizone dato che la SCIA sarebbe irricevibile. Qua mi riaggancio al post di Marco

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Perché sarebbe un problema la contestazione “a posteriori” di una violazione penale (nel caso in questione, l’art. 681 c.p.)?
E’ ovvio che una violazione del genere non si può contestare PRIMA che venga realizzato il pubblico spettacolo, ma solo a posteriori…

Poi, vorrei osservare che “relazioni, esposti, ecc.” non sono “prove”. La prova è costituita dalla documentazione trasmessa in modo formale a corredo della SCIA ex art. 38-bis, che – da quanto ci dicono – era mancante di tutta la parte tecnica obbligatoria.

Per quanto riguarda il fatto che il pubblico spettacolo si è comunque svolto, ci saranno fonti qualificate che possono testimoniare (ad esempio, il personale della polizia locale che sarà stato in servizio per l’evento) ed il fatto stesso che l’ufficio Suap è a conoscenza dell’irregolarità fa sì che, “nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio”, hanno avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio.

Questo non vuol dire che spetta al Suap confezionare e trasmettere la notizia di reato. Spetterebbe però al Suap, che ha la conoscenza dell’irregolarità e dell’inefficacia della SCIA presentata, trasmettere una relazione scritta ad un ufficiale di polizia giudiziaria (il responsabile/comandante del corpo di polizia locale lo è sicuramente) per rispettare quanto previsto dall’art. 331 del c.p.p.

Sarà poi quest’ultimo a fare le opportune indagini/verifiche e, nel caso, a trasmettere la notizia di reato.

Ci sarebbe poi anche la questione della violazione amministrativa prevista dall’art. 666 c.p.: se la SCIA era priva di elementi obbligatori ed essenziali, era inefficace e quindi il pubblico spettacolo si è svolto senza licenza.

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Io lo contesterei durante se, appunto, come dici sono della Polizia Locale . Se il lunedì mattina arrivo in ufficio e trovo questa Scia, come Suap, posso pensare che è stata presentata ma l’evento non si è tenuto. Se poi la P.L.
mi informa che l’evento c’e’ stato allora si può decidere di fare la segnalazione di reato, la contestazione ecc. Questo è quello che penso io. Di segnalazioni di reato ne ho inviate anch’io molte, anche per dichiarazioni false, ma sono rimaste lettera morta.

Permettimi di dissentire, ma non funziona così…

Non è la P.L. a dover informare il Suap che c’è stato un evento in città; è il Suap a dover riferire alla P.L. che è pervenuta una SCIA irregolare ed inefficace relativa ad un evento che verosimilmente si è già tenuto in città e la cui documentazione – a causa dei tempi ristrettissimi di presentazione – ha potuto essere verificata solo a posteriori.

Mettiamola così:
Immaginiamo che tra qualche settimana uno studio legale vi scriva per comunicare che un loro cliente ha presentato denuncia per lesioni colpose perché si è fatto male durante il pubblico spettacolo in questione, a causa delle strutture per il pubblico che – a suo dire – non erano a norma; ed immaginiamo che – a fini processuali - lo studio legale vi chieda copia di tutta la documentazione relativa all’autorizzazione dell’evento.

Voi cosa fate?

  1. Trasmettete copia della SCIA priva della documentazione tecnica obbligatoria, senza alcun commento?
  2. Trasmettete copia della SCIA priva della documentazione tecnica obbligatoria, ma specificate che – a causa dei tempi ristrettissimi di presentazione – l’irregolarità ha potuto essere rilevata solo a posteriori, cioè dopo l’esecuzione dell’evento?
  3. Come il punto 2, ma specificando che nel frattempo avete inviato all’organizzatore dell’evento una diffida “a non farlo più in futuro”?
  4. Come il punto 2, ma specificando che poi non avete fatto nulla perché nessuno vi ha informato sul fatto se l’evento si è poi tenuto o meno?
  5. ???
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Dove lavoro la Polizia Locale ha accesso al portale Suap e lavorano anche il sabato per cui non ho questi problemi . E io non ho detto che hai torto; è nella tua facoltà affrontare una eventuale problematica del genere.

Scusami se insisto, ma questo cosa vuol dire?
Che siccome anche la P.L. ha accesso al portale SUAP (e lavora anche al sabato), allora il Suap è autorizzato a non segnalare fatti illeciti di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio?

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Parte prima la Polizia Locale e poi come Suap valuto il da farsi.