Scia pubblico spettacolo

Buongiorno, stiamo ricevendo con regolarità per ogni fine settimana delle SCIA di pubblico spettacolo , inferiore alle, 200 persone, temporanee, da una ditta che esercita attività di pubblico esercizio (ristorante)
Il pubblico spettacolo si svolge nel giardino del ristorante debitamente attrezzato, e nella scia viene dichiarato il rispetto del piano acustico.
Le SCIA hanno tutte come orario di svolgimento le 00:01 fino alle 03.30.
Ci chiediamo se questo è possibile e se ci sono delle circolari interpretative che lo consentono, perchè trattandosi di scia sotto le 200 persone lo spettacolo dovrebbe necessariamente terminare entro le 24,00.
Grazie.

Se la SCIA indica che l’orario di inizio del pubblico spettacolo è alle ore 00:01 (ipotizziamo del giorno 10 agosto) e che la fine del pubblico spettacolo è alle ore 3:30 (ovviamente del medesimo giorno 10 agosto), non vi pare che il pubblico spettacolo si concluda entro le ore 24:00 del giorno di inizio? :roll_eyes:

Si di fatto finisco ogni volta entro le ore 24,00 del giorno di scia. Grazie

Salve,
quando una scia di pubblico spettacolo viene presentata il sabato pomeriggio ( il Suap la vede il lunedì ad evento svolto) ed è carente di certificazione dell’agibilità dell’area come dobbiamo comportarci? possiamo sanzionare?
Grazie

Buongiorno.
La mia regione ha stabilito quanto segue:
le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da
manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 comma 1,
lettera h) e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo
deroghe autorizzate dal Comune, previo parere della competente Azienda Sanitaria Provinciale.
E la tua Regione?

E c’è da dire qualcos’altro:

  • la documentazione di previsione impatto acustico (V.I.A.) chi l’ha firmata un tecnico?
  • contiene le indicazioni previste dall’art. 8 co. 6 della legge 447/1995?
    Stiamo parlando delle tre di notte e di luogo all’aperto seppur privato.

Scusate ma come la mettete con la questione dell’acustica? In Veneto alle ore 24.00 le emissioni rumorose (anche da pubblico spettacolo ) devono cessare. Questo pubblico esercizio dovrebbe avere la deroga all’orario dal Comune e come a fa a sostenere che rispetta i limiti acustici ? Immagino sia in una zona non residenziale . Sono curiosa e aspetto un riscontro da FernandaG15 (forse nella sua Regione non c’è il problema dell’orario e dell’acustica).

Per svolgere una determinata attività possono occorrere “n” procedure. Dipende dalle circostanze.

A determinate condizioni, le necessità abilitative TULPS per pubblico spettacolo (artt. 68 e 80) possono andare in SCIA. Queste procedure non assorbono l’acustica il cui presupposto normativo è la legge 447/95 e relativa normativa regionale e relativo regolamento comunale.

Vedi art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95:

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
[…]
h) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.


E così via per ogni altra necessità abilitativa: suolo pubblico; somm.ne temporanea; prev. incendi; ecc.

Relativamente all’acustica, un comune mortale non può affermare di rispettare i limiti. Occorre una valutazione di un tecnico iscritto all’albo regionale dei tecnici competenti in acustica.

In Veneto il portale regionale SUAP ha previsto che la SCIA oggetto del quesito “assorba” anche l’acustica quindi se sul mio tavolo arriva questa Scia senza la preventiva (o contestuale richiesta di ) deroga non la accetto: non solo per la L.R.V 21/99 ma anche in base al DPR 227/2011 (personalmente ritengo che il SUAP deve verificare ogni pratica a 360 gradi) . Poi è chiaro che se il titolare di un bar presenta la Scia il venerdì sera quando gli uffici comunali sono chiusi per una attività di spettacolo per la sera stessa la norma glielo consente (finché nessuno presenta esposti può andare tutto bene).

mah… il portale ha previsto…
Lo può prevedere se una norma lo consente. Può essere una SCIA unica se una norma locale o regionale ha previsto le condizioni di applicabilità della SCIA nella procedura acustica con il superamento dei limiti

Che il portale suap non faccia testo di legge si sa ma tra la L.447/95, il Dpr 227/2011 e la l.r.v. 21/99 una scia come quella indicata nel quesito da FG, senza la deroga per l’orario, in Veneto non sarebbe accettata. Poi se nei Comuni le Scia non vengono neanche lette allora bisogna prendere atto che va bene tutto.