Scia somministrazione e deroga altezze

Salve,
viene presentata una scia di somministrazione, nella relazione tecnica il progettista dichiara che il locale ad uso commerciale (cucina) ha una altezza di 2.40m applicando le deroghe previste dal Regolamento Edilizio Comunale (che riprende dalla DGR Piemonte 20-10187 del 2003).
Premesso che cerco di contattare il sue perchè vi è stato un cambio di destinazione d’uso (da deposito non si sa di chi a locale commerciale) assoggettato a SCIA (non ci vuole il permesso a costruire?) quindi non ho in mano nulla sull’agibilità, possono essere derogate le altezze con asseverazione del progettista? la norma nazionale per le civili abitazioni ha specificato che un edificio di valore artistico è solo quello ai sensi del 42/04, dove vale la deroga della regola altezze, secondo voi vale per relationem anche per i locali commerciali (o avrebbe dovuto specificarlo)? Può un regolamento comunale derogare altezze? essendo un luogo di lavoro (cucina) dovrebbe valere anche l’81/08 che deroga al massimo 2.70m

grazie a chi sa meglio il 380/01 di me

In attesa di qualcuno con più esperienza tecnica, posso citare il punto 1.2.4 dell’allegato IV al d.lgs. n. 81/08

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

La ASL può concedere la deroga. Vedi i vari siti web delle asl con la relativa modulistica.

Comunque, tutto deve passare dalla verifica del servizio tecnico comunale. il punto 1.2.4 è una precetto generale declinare in base al caso di specie

Asl non rilascia deroga ex art 23 è derogabile fino a 2.70 perchè è tutto 2.70. Il proponente poi non è che ha chiesto qualche forma di deroga, ha asseverato che questo edificio secondo lui di interesse paesaggistico (si sta controllando se lo è veramente) è (forse agibile questo pezzo ancora non recuperato) utilizzabile come cucina. (asl come igiene del lavoro, igiene dell’abitato, e igiene degli alimenti non concordano ma sulla base che è il primo che ci prova e non si è convinti che un regolamento comunale possa derogare le solite norme nazionali)