Buongiorno, un maneggio sta organizzato un evento aperto al pubblico, nel quale prevede che ci saranno tre diversi punti ristoro da parte di alcuni ristoranti che provvederanno a fare somministrazione temporanea alimenti e bevande sul loco. A prescindere dal rispetto norme sul gpl, su eventuale montaggio di gazebo, ecc… devono predisporre al Comune la scia somministrazione temporanea alimenti e bevande? Ma soprattutto lo devono fare loro singolarmente o spetta all’organizzatore (maneggio)? Siamo in Emilia Romagna.
Grazie da ora per la risposta.
Tendenzialemente, la SCIA per somm.ne temporanea la fa chi esercita l’attività e ne è responsabile. Rammenta che una procedura abilitativa con dichiarazione dei requisiti morali (pensa alle conseguenze di una dichiarazione falsa). Da altro punto di vista, deve abilitarsi chi, materialmente, vende cibo al pubblico ed è responsabile di questa vendita.
Spesso è vero che c’è un soggetto unitario che organizza l’evento ma, quasi sempre, questo chiama Tizio e Caio affinché esecitino la somministrazione con mezzi propri cioè con la propria impresa.
In conclusione, a meno di casi particolari, la SCIA ai sensi (per il Veneto) dell’art. 11 della LR 29/2007, la presente l’esercente stesso.
Buongiorno, personalmente penso sia corretto che ogni operatore che fa somministrazione presenti una SCIA di somm. temporanea. Il portale regionale (accesso unitario) chiede di allegare una breve relazione di somministrazione in cui viene individuato il Responsabile dell’attività di preparazione e somministrazione (se il responsabile fosse unico si potrebbe pensare di inviare una sola scia di somm. temporanea). ti allego il modello
Relazione_tecnica_somministrazione.pdf (86,0 KB)