Scia somministrazione temporanea e 10bis

Mi è arrivato questo dal suap:

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO UNICO SUAP PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
Preavviso di diniego art. 10-bis legge n. 241/1990 s.m.i. .
In relazione alla Vs Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
L’istruttoria degli endoprocedimenti condotti dagli uffici competenti hanno segnalato a questo Sportello
Unico per le Attività Produttive come la pratica in argomento risulti non accoglibile per le motivazioni di
seguito esposte.
L’attività di somministrazione temporanea prevista dall’art. 10 della legge regionale n. 38/2006 e smi, come precisato nella nota della Regione Piemonte del 07/07/2015 prot. n. 10582/A19050 Classificazione 009.010.020 risponde alla logica di consentire il servizio strumentale di somministrazione temporanea in occasione di eventi di presupposto quali: sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. La somministrazione costituisce attività accessoria rispetto ad un evento principale, non potendo essa stessa integrare da sola tale tipologia di evento.
Inoltre la SCIA, come precisato nella sopra specificata nota, deve intendersi non asseverata ai soli fini
commerciali. Restano, conseguentemente, salve le eventuali asseverazioni/attestazioni, da allegare alla stessa, che si riferiscono alla fase endoprocedimentale, ovvero agli endoprocedimenti previsti dalle norme speciali di settore da espletare prima della presentazione della SCIA stessa.
Poiché l’attività verrebbe svolta in una parte della città diversa da quella oggetto della “Fiera di Pasqua” in programma il 18/04/2022 la Segnalazione certificata di cui al ns. prot (…) risulta non accoglibile.
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 si rende noto che i richiedenti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della domanda,
entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Qualora non pervengano osservazioni ovvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute
accettabili con apposita motivazione da parte di questo ufficio, sarà emesso il provvedimento definitivo
di diniego.

è un errore pazzesco? da quello che capisco leggendo dovevano fare domanda di concessione suolo pubblico, LR fiere … e la scia “somministrazione temporanea” è solo un endoprocedimento per cui il preavviso di diniego avrebbe avuto un senso nel procedimento principale, ma nell’atto suap non se ne parla. In tal caso non sarebbe stato corretto dire la scia è irricevibile, punto. Se si intende fare istanza per qualcos’altro tipo fiera, suolo presentate opportuna domanda… non capisco l’uso del 10bis se ti presentano una solo una scia (con argomento la scia stessa al posto della corretta istanza)…

Concordo. Sul forum abbiamo affrontato più volte l’argomento. L’art. 10-bis non è pertinente sulle SCIA