Buongiorno,
un’azienda agricola sita in Lombardia (codice ateco 01.50.00) ha presentato al Suap una SCIA di sospensione temporanea dell’attività, in seguito ad eventi calamitosi, indicando quale periodo di sospensione ottobre 2022-dicembre 2024. Successivamente, a seguito di un chiarimento dell’ufficio SUAP, la stessa azienda ha ripresentato due SCIA di sospensione dell’attività indicando per ognuna un anno di sospensione 10/2022-10/2023 e 10/2023-10/2024. L’azienda attualmente non attiva.
Esiste un limite massimo di SCIA da presentare se tale azienda non riprenderà dopo la scadenza indicata l’attività? SCIA per periodi “retroattivi” sono da ritenersi valide?
Grazie
Da un punto di vista formale preciserei che non si tratta di SCIA ma di generica comunicazione. La SCIA è una procedura abilitativa sostitutiva di una autorizzazione. Se una azienda comunica un periodo di inattività non può essere una SCIA.
Detto questo, occorre vedere quale legge (regionale o statale) si potrebbe applicare all’ipotesi del genere e quali conseguenze queste norme, se ci sono, prevedano per ipotesi di sospensione attività oltre tot termini.
Posso dire che l’attività agricola in quanto tale è esente da abilitazioni amministrative. Periodi di sospensione, quindi, non potrebbero mai avere conseguenze amministrative. Aggiungo che non esistono regole generali per ogni attività da questo punto di vista. Sarà la CCIAA, secondo le relative regole, ad annotare l’inattività o la cancellazione dell’attività.
Ad esempio la LR sul commercio indica delle precise ipotesi di decadenza per sospensione dell’attività per tot tempo in modo consecutivo. In assenza di una norma del genere, una PA non può inventarsi conseguenze negative per il privato: occorre una precisa disposizione di legge.
Non so se quando hai scritto il quesito pensavi a una norma specifica