Scia subentro o nuova scia

Salve, il mio quesito è il seguente:
Dovrei subentrare ad una attività precedente, il fatto è che la precedente società (al quale io dovrei subentrare) ha perso la disponibilità del bene (immobile) per aver ricevuto uno sfratto esecutivo per morosità, pertanto farò direttamente contratto di affitto di locazione con la proprietà dell’immobile. Recandomi presso uffici competenti, mi hanno detto che la SCIA della precedente attività (al quale io vorrei subentrare) perde la sua validità e decade automaticamente una volta che essa ha perso la disponibilità del bene (immobile) e col fatto che io dovrò stipulare nuovo contratto di affitto di locazione direttamente con la proprietà dell’immobile, dovrò presentare domanda al SUAP per una nuova SCIA, senza poter effettuare quindi il subentro.
Faccio presente anche che la SCIA del precedente attività era “bloccata” da un verbale dei Vigili del Fuoco, che in seguito a sopralluogo, emanarono un documento di “diniego di proseguimento dell’attività”. Ovviamente noi abbiamo provveduto a eliminare l’elemento ostativo rilevato dei vigili del Fuoco, quindi adesso non ci sono elementi ostativi a presentare una nuova pratica di SCIA.

Grazie

Il subingresso è l’aspetto amministrativo della più complessa vicenda, civilistica, del trasferimento di azienda. La procedura di subingresso (comunicazione di subingresso), è possibile solo a fronte di un atto pubblico di trasferimento di azienda (compravendita, affitto, ecc.). Se esiste l’azienda da trasferire questa può essere contrattualizzata. Tale azienda potrebbe esistere anche senza contratto in essere di affitto dei locali (in ogni caso è da vedere con il notaio). Parafrasando una famosa frase calcistica potrei dire che: trasferimento di azienda è quando notaio rogita :blush:
Detto questo, si potrebbe però determinare il caso in cui si perfezione l’aspetto civilistico ma non quello amministrativo: l’azienda c’è ma non ha più, nella sua sfera giuridica, un titolo amministrativo esistente (è decaduto, annullato ecc.). In questo caso, da un punto di vista amministrativo sarebbe un nuovo inizio.
Da verificare bene, quindi, se il titolo amministrativo orignario è davvero decaduto: deve esserci un atto della PA che lo indica esplicitamente

Intanto Grazie Mario Maccatelli,
ti preciso che non c’è NON c’è compravendita ma eventualmente soltanto eventuale affitto di Azienda. Il fatto è che, a differenza della vecchia LICENZA che poteva essere comunque venduta o affittata e che era di “proprietà” della azienda stessa, sembra (cosi mi hanno detto uffici Confcommercio, Confesercenti e simili, che solitamente gestiscono pratiche di subentro e nuove scie) che la SCIA sia strettamente legato alle caratteristiche del binomio Azienda immobile e che quindi una azienda A possa cedere o affittare la sua SCIA ad una azienda B, se comunque l’azienda A ha sempre l’utilizzo del bene, nel momento in cui ne perde l’uso (o per sfratto o per non rinnovo del contratto di affitto) chiunque entri di nuovo in possesso di quell’immobile debba ripresentare una nuova SCIA e non sia possibile il subentro.

Ma ci sarà una legge, con articolo che regola e sancisce la cosa, no? Comunale, Regionale, o altro???

la domanda poi precisa è:
se perso l’uso del Bene (ovvero dell’immobile) la SCIA decade automaticamente o no?
grazie

Che era affitto era chiaro (sub-affitto).

Né la licenza né la SCIA si vende o si affitta. Il privato trasferisce l’azienda per contratto (fase civilistica), la PA può dare seguito al subingresso (fase amministrativa) se nella sfera giuridica di quell’azienda c’è un titolo abilitativo valido (scia o autorizzazione che sia) Da questo punto di vista non c’è differenza fra SCIA e autorizzazione. La domanda è: la posizione abilitativa è decaduta oppure no? Qua accorerebbe entrare nei dettagli. Molto probabilmente è decaduta ma la PA deve sancire la decadenza della posizione abilitativa.

Prima di tutto direi che le ipotesi di decadenza sono quelle previste dalla normativa regionale (chiusura per più di un anno, ecc.). Unitamente a quelle si possono vedere altre ipotesi ex lege che, però, sono difficili da definire. Il fatto che sia venuto meno un contratto di affitto di un immobile è un fatto formale che non so se determina la decadenza ex lege della posizione abilitativa.