Buongiorno,
abbiamo un Agriturismo che era rmasto in “Autorizzazione cartace”, nel senso che quando dovevano inviare la SCIA obbligatoria per continuare ad esercitare l’attività, non l’ha mai inviata.
Adesso, tramite un associazione di categoria, ha inviato la SCIA sopra citata, comunicando tramite il portale regionale l’adeguamento della strutura già autorizzata, citando: " “Trattandosi di adeguamento di struttura già autorizzata (senza variazioni rispetto all’autorizzazione n. , del …) si conferma, relativamente ai requisiti professionali, di classificazione, strutturali ed igienico sanitari, quanto agli atti di codesto ufficio. Classificazione 1 girasole, posti letto n… ed unità abitative n…”
Volevo sapere, se era ancora possibible accettare tale comunicazione di adeguamento di struttura già aturizzata, oppure, considerato che i termini per la presentazione della SCIA sono scaduti, dovrà inviare una SCIA di avvio attività?
Però in quet’ultimo caso, sarebbe come ammettere di aver esercitato gli anni passati senza autorizzazione?
Grazie.
Luciano
La questione ogni tanto viene fuori…
Se l’attività fosse stata illegittima, il comune avrebbe dovuto già provvedere. Nel 2010 la questione ha rappresentato un problema spinoso dato che, a molti, è sembrata una forzatura dover passare dall’autorizzazione alla SCIA perché l’autorizzazione era da considerarsi superata. In verità, in base ai principi del diritto, la fattispecie avrebbe dovuto seguire delle regole più certe e il come avrebbe dovuto provvedere con una vera e propria decadenza legale.
Rammento l’art. 30, comma 4 della LR 80/09:
L’art. 30 comma 4 della L.R. 80/2009 testualmente recita:
Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1 ( ndr: DPRG 35R/2010 entrato in vigore il 15/04/2010 – BURT n. 18 del 31/03/2010 ) fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.
Dato che il tuo comune non ha dichiarato la decadenza, puoi avallare entrambe le situazioni dando atto che vanno a sanare la situazione giuridica: come la avrebbero sanata nei tre anni indicati dalla legge, la sanano oggi dato che il termine non può considerarsi perentorio ma ordinatorio. Al termine ordinatorio avrebbe dovuto seguire la pronuncia del comune che, però, non c’è stata.