Salve, vorrei porre un quesito sullo scorrimento delle graduatorie. Sono risultata idonea alla terza posizione della graduatoria di un ente locale di un concorso per una sola posizione. Il vincitore prenderà servizio a breve e pertanto inizierà a svolgere il periodo di prova di sei mesi. L’ente ha espresso la volontà di cedere la graduatoria anche nell’immediato ma vorrebbe garantirsi la possibilità di non cedere il secondo ed avviare così le procedure con gli enti interessati a partire dalla terza posizione. È possibile farlo? Il secondo potrebbe opporsi?
Vi ringrazio per l’attenzione e soprattutto per il materiale di studio presente sulle vostre piattaforme che in questi mesi mi ha permesso di ottenere buoni risultati.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione dello scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici è regolata da principi generali del diritto amministrativo, in particolare da quelli relativi alla selezione del personale nella pubblica amministrazione. La normativa di riferimento principale è il D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche se non tratta specificamente ogni dettaglio relativo alle graduatorie.
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Teoria generale del diritto: Le graduatorie di concorso sono strumenti attraverso i quali le amministrazioni pubbliche selezionano i candidati per l’assunzione. Una volta formata, la graduatoria ha una validità temporale definita (solitamente di alcuni anni) durante la quale l’amministrazione può attingere da essa per coprire ulteriori posti vacanti che si rendano disponibili.
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Norme relative alla teoria: Il D.Lgs. 165/2001, pur non entrando nei dettagli specifici dello scorrimento delle graduatorie, stabilisce i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza che devono guidare l’amministrazione nelle sue scelte relative al personale.
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Esempi concreti: Nel caso specifico, l’ente desidera cedere la graduatoria ad altri enti, ma saltando la seconda posizione per iniziare lo scorrimento dalla terza. Questa procedura non trova un riscontro diretto nella normativa, che non prevede esplicitamente la possibilità di “saltare” candidati idonei senza un motivo legittimo. La prassi amministrativa e la giurisprudenza tendono a proteggere il diritto dei candidati idonei a essere presi in considerazione secondo l’ordine di graduatoria.
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Conclusione sintetica: Sebbene l’ente possa avere delle ragioni per preferire di non avviare le procedure con il secondo classificato, questa scelta deve essere giustificata da motivi legittimi e trasparenti, altrimenti potrebbe essere impugnata dal candidato escluso. Il secondo classificato, infatti, potrebbe opporsi a tale decisione, avviando un ricorso amministrativo per tutelare la propria posizione.
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Bibliografia e link utili:
- D.Lgs. 165/2001
- Guida alle graduatorie di concorso - Dipartimento della Funzione Pubblica