Scorrimento graduatorie dei concorsi unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Egregio dott. Chiarelli, le scrivo per chiederle delle delucidazioni riguardo la durata della validità delle graduatoria dei concorsi unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Consultando il decreto legge 101/2013 convertito in legge 125/2013, menzionato nel bando del concorso unico gestito dal Ripam per 2293 unità di personale non dirigenziale di seconda area da destinare ai Ministeri, ho appreso che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cioè i Ministeri) nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale “solo” attingendo alle nuove graduatorie di concorso unico predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, “fino al loro esaurimento”. In questo momento, gli unici concorsi unici (scusi il giro di parole) organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono il concorso per 2736 funzionari amministrativi di area terza, il cosiddetto CUFA, e il suddetto concorso per 2293 assistenti da destinare alla seconda area dei Ministeri, la cui graduatoria sarà pubblicata presumibilmente nel mese di gennaio.
Deduco che una delle ragioni del decreto legge 101/2013 convertito in legge 125/2013 sia il risparmio di tempo e denaro per quanto concerne il reclutamento di figure professionali comuni a tutti Ministeri, tanto è vero che non è un caso se l’inciso della legge 125/2013 è “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. Per evitare di bandire più concorsi pubblici uguali tra loro per l’assunzione di figure “pluriministeriali” come, per esempio, quelle di assistente amministrativo e di funzionario amministrativo, con un aggravio sul bilancio pubblico (i concorsi pubblici costano!), il legislatore ha pensato di istituire e disciplinare i concorsi unici organizzati dal dipartimento della funzione pubblica raggruppando i ministeri in un unico centro di selezione, allo scopo di risparmiare tempo e denaro. Detto ciò, però, vorrei un suo parere: secondo lei l’inciso “fino al loro esaurimento” dell’art. 4 comma 3 quinquies del decreto legge 101/2013 convertito in legge 125/2013 obbliga i Ministeri, in base al fabbisogno di personale e alle disponibilità finanziarie, a scorrere totalmente le graduatorie dei concorsi unici predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica prima di poter bandire un nuovo concorso?