Scorrimento graduatorie tramite richiesta dell'Amminsitrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

Buongiorno Dott. Chiarelli. Intanto le faccio i miei complimenti per l’attività di divulgazione che fa in ambito di P.A., una vera manna dal cielo per chi come me ha partecipato, partecipa o ha intenzione di partecipare a procedure concorsuali.

Le scrivo per chiedere un suo parere giuridico al riguardo di una graduatoria concorsuale dentro la quale sono utilmente collocato, le spiegherò in breve: il Comune di Catania nel giugno 2024 ha bandito un concorso per 80 agenti di Polizia Locale a tempo parziale ed indeterminato. La procedura si è conclusa a dicembre e a gennaio è stata pubblicata la graduatoria, dove purtroppo non sono riuscito a rientrare né tra gli ottanta vincitori e nemmeno tra i primi 16 idonei non vincitori (a causa della “taglia idonei”), ma bensì poche posizioni più sotto. Fino a qua tutto nella norma, se non fosse che la stessa amministrazione comunale avrebbe dovuto/voluto bandire una nuova procedura per 100 posti nelle prossime settimane, sempre per il medesimo profilo, a tempo pieno. Ciò in virtù del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 e poi convertito in Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche’ relative all’amministrazione finanziaria”. Tale disposizione legislativa, le sintetizzo, prevede all’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6 che i Comuni capoluogo di Città Metropolitana della Regione Siciliana abbiano l’autorizzazione ad assumere cento agenti di Polizia Locale attraverso procedure concorsuali semplificate e gestite dalla commissione RIPAM, con oneri a carico dello stato per i primi due anni (2024 e 2025) e successivamente a carico dell’ente. Fatta questa doverosa e purtroppo lunga premessa, grazie alla sospensione della taglia idonei per le graduatorie del 2024 e del 2025, la graduatoria nella quale mi sono collocato è tornata “in vita” e di conseguenza l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, ha inoltrato una richiesta formale al Dipartimento della Funzione Pubblica per ottenere il permesso a poter utilizzare i fondi stanziati dalla legge di cui al periodo precedente, per assumere tutti gli idonei non vincitori della attuale graduatoria, rappresentando come essa possa essere una procedura molto più economica e veloce, rispetto al bandire un nuovo concorso. In relazione a quanto scritto, vorrei chiederle alcuni pareri, formulandole i seguenti quesiti:

  1. Esiste un tempo limite entro cui il Dipartimento può dare seguito alla richiesta dell’ente?
  2. È fattibile una simile procedura? Se sì come, considerando la disposizione di legge?
  3. In caso di risposta affermativa, le assunzioni dovrebbero essere part time (come stabilito dal bando) o full time (come stabilito dal Decreto)?
  4. Cosa possiamo fare noi idonei nel frattempo?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

  1. Tempo limite per la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica: La normativa non stabilisce esplicitamente un termine massimo entro il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica debba rispondere a richieste di questo tipo. Tuttavia, il principio di buon andamento e di efficienza dell’amministrazione (articoli 97 e 98 della Costituzione Italiana) implica che le richieste dovrebbero essere evase in tempi ragionevoli. In assenza di termini specifici, si applica il principio generale secondo cui l’amministrazione deve concludere i procedimenti di sua competenza in tempi congrui.

  2. Fattibilità della procedura: La procedura descritta sembra essere fattibile, in linea con le disposizioni legislative citate che prevedono forme di semplificazione delle assunzioni per specifiche esigenze. La legge menzionata sembra consentire una deroga alle procedure concorsuali standard, autorizzando l’assunzione di personale attraverso meccanismi più rapidi e flessibili, in questo caso per i Comuni capoluogo di Città Metropolitana della Regione Siciliana.

  3. Modalità di assunzione (part-time o full-time): La modalità di assunzione dovrebbe rispettare quanto stabilito dalla disposizione legislativa che autorizza le assunzioni. Se il Decreto prevede esplicitamente l’assunzione a tempo pieno, questa modalità dovrebbe prevalere, a meno che non vi siano disposizioni transitorie o deroghe specifiche che consentano di mantenere la modalità part-time prevista dal bando originario. La decisione finale dipenderà dall’interpretazione delle norme applicabili e dalle specifiche disposizioni del Decreto.

  4. Azione degli idonei: Gli idonei possono monitorare l’evoluzione della situazione e mantenere un dialogo aperto con l’amministrazione comunale per ricevere aggiornamenti. È anche consigliabile consultare un legale per valutare la possibilità di intraprendere azioni legali volte a tutelare i propri diritti, ad esempio, un ricorso al TAR per impugnare eventuali atti ritenuti lesivi dei propri interessi. Inoltre, potrebbe essere utile organizzare un gruppo di idonei per avere maggiore forza contrattuale e condividere le spese legali.

Conclusione: La procedura descritta sembra essere in linea con le disposizioni legislative per le assunzioni semplificate, ma la sua attuazione concreta dipenderà dall’interpretazione delle norme e dalle decisioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’amministrazione comunale. Gli idonei dovrebbero rimanere informati e considerare la consulenza legale per tutelare i propri diritti.

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Bibliografia e link utili: