La Reg. Puglia- trasmette a questo ufficio SUAP l’Elenco delle strutture ricettive inadempienti (finestra temporale maggio-agosto 2024) acquisita al prot. N. 4088 in data 7.2.2025.
Lo stesso SUAP, in data 11.02.2025 -prot. 4463- trasmette detta nota all’uff. di p.l. per le determinazioni del caso.
In data 17.03.2025, con verbale n. 1167 (notificato il 16.05.2025)- viene sanzionata la Sig,ra ……………….per violazione art. 9, commi 1 e 2 della l.r. 49/2017 perché ritardava la trasmissione dei data sul movimento turistico all’agenzia reg.le del turismo. Pagamento € 100,00
In data 17.06.2025 - prot. 17189 - lo suap invia richiesta di controdeduzioni al ricorso acquisito in data 11.06.2025 -prot. 16685 presentato dalla sig.ra…………
Col suddetto ricorso viene contestata la falsa applicazione dell’art. 11 della l.r. 49/2017 in combinato disposto on l’art. 14 della l. 689/81, il quale ultimo afferma che la contestazione della violazione deve avvenire, quando non immediata, entro 90 gg. dall’accertamento.
Sostiene: nel caso di specie, la violazione relativa al mese di maggio 2024, poteva già essere accertata a ottobre 2024, come previsto dall’art. 9, c. 4, l.r 49/2017, che stabilisce in ottobre il termine massimo per l’estrazione delle strutture inadempienti relative al periodo maggio-agosto.
Pertanto, il termine di 90 gg. per la notificazione del verbale decorreva dalla seconda decade di ottobre 2024, con conseguente decadenza dei poteri sanzionatori nella seconda decade di gennaio 2025.
Siamo nel giusto noi o la Sig.ra.
Grazie infinite.