Se il reato è perseguibile d’ufficio nessun risarcimento del danno si deve da parte di chi abbia denunciato in modo errato il collega

Se il tecnico comunale è stato coinvolto in un procedimento penale, a seguito delle dichiarazioni dimostratesi infondate di alcuni colleghi di ufficio, non potrà reclamare il risarcimento dei danni subiti ai colleghi qualora il reato oggetto del procedimento penale dovesse essere perseguibile di ufficio. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione nell’ordinanza n. 36266/2023 che ha rigettato il risarcimento del danno reclamato dal tecnico comunale. (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 27 novembre 2023) 28 dicembre 2023, n. 36266)
cass-civ-sez-iii-ord-data-ud-27-11-2023-28-12-2023 n.36266.pdf (67,1 KB)