Se il sostituto effettua le ritenute ma non versa gli importi, il sostituito non è obbligato verso il Fisco - Ius & management https://share.google/2d0LErlsBiqExtxRa

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Ritenute d’acconto: sostituto versa no, sostituito esente da solidarietà

CONTENUTO

Le ritenute d’acconto rappresentano un meccanismo di prelievo fiscale anticipato, in cui il sostituto d’imposta (ad esempio, un datore di lavoro) trattiene una parte del compenso del sostituito (il lavoratore o fornitore) e la versa all’Erario. Tuttavia, cosa accade se il sostituto effettua le ritenute ma omette di versare l’importo all’Agenzia delle Entrate? La recente pronuncia della Cassazione n. 23/2026 ha chiarito questo aspetto cruciale.

Secondo la Corte, la responsabilità solidale del sostituito verso il Fisco, prevista dall’art. 35 del DPR 602/1973, si attiva solo nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata. In altre parole, se il sostituto ha effettuato la ritenuta d’acconto ma non ha provveduto al versamento, il sostituito non può essere considerato responsabile in solido per il debito fiscale. Questo principio si basa sull’idea che l’obbligo di versamento è autonomo e esclusivo del sostituto, il quale rimane vincolato a versare quanto dovuto all’Erario, anche se il sostituito ha già subito la ritenuta.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che il sostituito ha diritto a scomputare le ritenute subite, anche in assenza di certificazione, purché possa dimostrare l’effettivo prelievo. Questo aspetto è fondamentale per garantire che il sostituito non subisca un doppio danno: quello di non ricevere il compenso netto e quello di dover rispondere per un debito fiscale che non gli compete.

CONCLUSIONI

In sintesi, la responsabilità solidale del sostituito d’imposta si attiva solo in caso di omessa ritenuta, non per omesso versamento. Questo chiarimento della Cassazione offre una maggiore protezione ai sostituiti, evitando che siano penalizzati per inadempienze del sostituto.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale comprendere le dinamiche delle ritenute d’acconto e le responsabilità ad esse collegate. Essere informati su questi aspetti può prevenire problematiche legate a eventuali omissioni da parte del sostituto e garantire il corretto scomputo delle ritenute subite.

PAROLE CHIAVE

Ritenute d’acconto, sostituto d’imposta, responsabilità solidale, Cassazione, DPR 602/1973, scomputo, omesso versamento.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. DPR 602/1973, Art. 35 - Responsabilità solidale.
  2. Cassazione n. 23/2026 - Pronuncia sulla responsabilità del sostituto d’imposta.
  3. Normativa sul scomputo delle ritenute d’acconto.

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