Se il sostituto effettua le ritenute ma non versa gli importi, il sostituito non è obbligato verso il Fisco - Ius & management https://share.google/55pbHCdjAT5VSXBQ8

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Ritenute IRPEF: se il sostituto le effettua ma non versa, il sostituito è esonerato

CONTENUTO

Nel contesto delle ritenute IRPEF, è fondamentale comprendere il ruolo del sostituto d’imposta e le conseguenze delle sue omissioni. Secondo la normativa vigente, se il sostituto effettua le ritenute sulla busta paga del lavoratore ma non provvede al versamento di tali somme all’Erario, il lavoratore stesso non è considerato responsabile solidale per il debito tributario. Questo significa che l’obbligazione tributaria si estingue con la trattenuta subita, evitando così una doppia penalizzazione per il contribuente.

La responsabilità solidale, come stabilito dall’art. 35 del DPR 602/1973, si attiva solo nel caso in cui le ritenute non siano né effettuate né versate. Pertanto, se il sostituto ha operato la trattenuta, il lavoratore ha diritto a considerare l’importo trattenuto come già versato, anche se il sostituto non ha adempiuto al suo obbligo di versamento.

Inoltre, il contribuente ha diritto allo scomputo delle ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi, garantendo così che non subisca una doppia imposizione. Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di versare le ritenute e di certificare l’importo tramite il modello 770 o Certificazione Unica (CU), come previsto dall’art. 64 del DPR 600/1973. La giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la sentenza n. 23/2026, ha ribadito che l’inadempimento è esclusivamente a carico del sostituto, tutelando così il lavoratore.

CONCLUSIONI

In sintesi, è cruciale per i lavoratori e i concorsisti pubblici comprendere che, in caso di omissione del versamento delle ritenute IRPEF da parte del sostituto d’imposta, non sono tenuti a rispondere solidalmente per il debito tributario. Questo aspetto tutela i diritti del contribuente e garantisce che non venga penalizzato per le inadempienze altrui.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la consapevolezza di questi diritti è fondamentale. In caso di eventuali contestazioni o verifiche fiscali, è importante sapere che le ritenute operate sulla busta paga sono considerate come già versate, e che non possono essere ritenuti responsabili per le mancanze del sostituto d’imposta. Questo consente di affrontare con maggiore serenità eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

PAROLE CHIAVE

Ritenute IRPEF, sostituto d’imposta, responsabilità solidale, obbligazione tributaria, scomputo, dichiarazione redditi, Cassazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • DPR 602/1973, art. 35
  • DPR 600/1973, art. 64
  • Cassazione n. 23/2026

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