TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, sent. n. 14237/2026: stabilizzazione ottenuta in corso di causa e ricorso improcedibile
Una candidata aveva impugnato il diniego di accesso agli atti e il mancato seguito di una procedura del 2019 per Educatore di asilo nido presso il Comune di Monterotondo. La procedura, secondo il ricorso, era stata di fatto abbandonata senza un formale atto di revoca e mentre il Comune continuava a coprire il fabbisogno con contratti a termine.
Nel frattempo, però, la candidata è stata assunta a tempo pieno e indeterminato nello stesso profilo mediante stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L. 44/2023. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla causa.
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: l’assunzione costituisce un “bene della vita” diverso da quello chiesto con il ricorso, ma maggiormente satisfattivo.
Attenzione però: la sentenza non afferma che sia legittimo abbandonare una selezione senza un provvedimento espresso e motivato, né decide sul diritto di accesso. Quei temi restano aperti, perché il TAR non è entrato nel merito.
Il principio pratico è chiaro: nel processo amministrativo l’interesse deve rimanere attuale fino alla decisione; se nel frattempo si ottiene un risultato concreto equivalente o migliore, il giudizio non prosegue. Spese compensate
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 26 05 2026) 10 08 2026, n. 14237.pdf (58,4 KB)