Buongiorno,
premesso che la circolare “Minniti” precisa
a pagina 22
“Le postazioni di controllo temporanee e presidiate dall’agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo ove possibile all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione riguardante il simbolo dell’organo operante come previsto”
e a pagina 21 che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma per la frequenza dei controlli assume il carattere di sistematicità” … e nella nota 10, in basso, si parla di almeno X giorni la settimana… e pertanto sembra richiedere una frequenza almeno settimanale per poter utilizzare segnali collocati in modo permanente
CHIEDO se sono valide le sanzioni per eccesso di velocità elevate da un agente di Polizia Locale, posizionato nei pressi delle c.d. “colonnine arancioni” se i cartelli indicanti la postazione e la colonnina sono visibili, mentre l’agente NON è ben visibile e se i cartelli indicanti la postazione sono fissi nonostante la “colonnina arancione” è utilizzata saltuariamente per i controlli, circa 2 volte al mese.
Leggevo infatti che se il cartello fisso è stato posizionato su una strada ove i rilevamenti avvengono sporadicamente, ciò induce gli automobilisti a non considerare più l’avviso riportato sulla segnaletica, e che la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove raramente ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avvertimento, ma con indifferenza.
Qualcuno suggerisce, in questi casi
Laddove il cartello fisso sia stato posizionato su una strada ove i rilevamenti avvengono sporadicamente, tanto da indurre gli automobilisti a non considerare più l’avviso riportato sulla segnaletica, la sanzione con l’autovelox è valida solo a condizione che, oltre alla segnaletica fissa, vi sia anche quella mobile… dopo il cartello fisso gli agenti devono posizionare un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada (anche con la semplice icona della polizia), in modo da avvisare gli automobilisti della presenza della postazione di controllo.
Oltretutto come suggeritomi da un esperto del settore
“Per quanto riguarda la visibilità della postazione, il nuovo decreto Velox di aprile 2024 definisce come postazione “il tutto” cioè apparecchiature, contenitori, agenti di polizia e veicoli, per cui visibili devono essere il contenitore arancione ma anche gli agenti che stanno utilizzando e monitorando l’apparecchio inserito dentro il contenitore e l’eventuale veicolo”
Infatti all’articolo 2 del DECRETO 11 aprile 2024 è precisato
Art. 2
Definizioni
(omissis)
h) postazione di controllo (o postazione): l’insieme composto dal dispositivo, o da piu’ dispositivi relativi alla medesima sezione di rilevamento, e dalle altre componenti complementari, quali, in via esemplificativa, protezioni, box, supporti, sostegni, veicoli e operatori degli organi di polizia stradale, necessari per il
funzionamento dei dispositivi stessi.
E l’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocita’ devono essere” (…) ben visibili
(6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili)
Grazie