Buongiorno,
in seguito a sopralluogo i Carabinieri rinvengono (ad ottobre 2025), presso un’attività produttiva di autocarrozzeria regolarmente avviata tempo fa in base a Scia, rifiuti pericolosi e non e chiedono che il Comune proceda ai sensi dell’art.192 c.3 Dlgs.152/2006 per disporre smaltimento e ripristino dei luoghi.
Vi chiedo chiarimenti sulla procedura da seguire:
E’ corretto adottare ora (a distanza di tempo dal verbale) l’ordinanza del Sindaco che intimi alla Ditta in persona del legale rappresentante di procedere a quanto richiesto entro un termine?
E in qualità di Suap, richiamando l’ accertamento dei Carabinieri, sono tenuta a sospendere l’attività nelle more della conformazione in base all’art.35 Legge Regione Sardegna n.24/2016 comma 3 o devo attendere l’ emissione dell’ordinanza e capire se la Ditta ottempera ?
Vi ringrazio molto se potrete rispondermi.
Segnalazione di reato ambientale per rifiuti pericolosi
CONTENUTO
In Italia, la tutela dell’ambiente è garantita da una serie di norme che puniscono severamente i reati ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti pericolosi e l’omessa bonifica. L’articolo 256-ter del Decreto Legislativo 152/2006 stabilisce che chiunque abbandoni, depositi o smaltisca rifiuti pericolosi in modo non autorizzato commette un reato punibile con pene detentive e pecuniarie. Inoltre, l’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale prevede sanzioni per chi omette di bonificare un’area contaminata, aggravando ulteriormente la responsabilità di chi gestisce rifiuti pericolosi.
Il Decreto Legge 116/2025 ha ampliato la responsabilità degli enti, introducendo misure più severe per le aziende e le organizzazioni che non rispettano le normative ambientali. In caso di sospetto di reato ambientale, è fondamentale segnalare la situazione alla Procura della Repubblica o alle Forze di Polizia Giudiziaria. Un esempio significativo è rappresentato dalle indagini condotte dal Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG) per il caso Fluorsid, dove è stata coinvolta anche la Polizia Forestale.
Un aspetto cruciale nella segnalazione di reati ambientali è il whistleblowing, che consente ai dipendenti pubblici e privati di denunciare comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni. La Legge 190/2012 offre tutele specifiche per chi effettua segnalazioni, e l’ANAC ha predisposto una piattaforma online per facilitare questo processo. Le segnalazioni devono essere trattate con riservatezza e il segnalante ha diritto a ricevere un feedback entro tre mesi.
Infine, le aziende possono adottare modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, che integrano protocolli specifici per la gestione dei rifiuti e la prevenzione dei reati ambientali.
CONCLUSIONI
La segnalazione di reati ambientali è un dovere civico e un’importante forma di tutela dell’ambiente. I dipendenti pubblici e i concorsisti devono essere consapevoli delle normative vigenti e delle procedure da seguire per garantire un ambiente sano e sicuro.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale conoscere i propri diritti e doveri in materia di segnalazione di reati ambientali. Essere informati sulle procedure di whistleblowing e sulle tutele previste dalla legge consente di agire responsabilmente e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.
PAROLE CHIAVE
Reati ambientali, rifiuti pericolosi, segnalazione, whistleblowing, tutela ambientale, responsabilità degli enti.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 152/2006 - Normativa in materia ambientale.
- Codice Penale, art. 452-quaterdecies - Omessa bonifica.
- D.L. 116/2025 - Responsabilità degli enti.
- L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Decreto Legislativo 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

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E’ sempre difficile dare una risposta su una materia complessa come quella della gestione illecita dei rifiuti, soprattutto quando si è chiamati ad esprimersi sulla base di pochi dati oggettivi riportati magari anche “de relato”.
La parte sanzionatoria della materia è stata poi rivoluzionata con le nuove norme entrate in vigore nell’agosto e nell’ottobre del 2025.
Occorre innanzitutto chiarire quale sarebbe esattamente il fatto-reato contestato dai carabinieri: presumibilmente potrebbe essere il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi realizzato da titolari di imprese, che - sulla base delle nuove norne - dovrebbe ora essere qualificato come il delitto previsto e punito dall’art. 255-ter, comma 3, del TUA.
E qui si innesta il primo problema. Il legislatore, introducendo i nuovi artt. 255-bis e 255-ter, si è dimenticato di aggiornare anche il comma 3 dell’art. 192, quello che prevede l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e cita però solo gli artt. 255 e 256 del TUA. Parte della dottrina ha già evidenziato l’anomalia.
A voler prescindere da questa anomalia (di cui allo stato non è semplice immaginare le conseguenze giuridiche) e a voler tornare al tuo caso concreto, ricordiamo in ogni caso che l’elemento fondamentale per la corretta procedura di emissione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti è il contraddittorio con i soggetti interessati, ai quali la violazione deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa.
Contraddittorio che presuppone quindi l’invio di una comunicazione di avvio del procedimento, ma che presuppone anche la conoscenza il più possibile precisa della situazione illecita rilevata dai carabinieri. Per questo motivo, credo che la prima cosa da fare sia un confronto con l’organo di p.g. operante, al fine di acquisire quegli elementi utili al procedimento amministrativo.
L’art. 192 non prevede un termine massimo entro il quale adottare l’ordinanza, per cui non sarebbe un problema se la stessa fosse emessa anche a (relativa) distanza di tempo dall’accertamento.
Come detto prima, l’importante è il contraddittorio con i soggetti interessati, ai quali la violazione deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa. Non è corretto, quindi, procedere “in automatico” a carico del legale rappresentante senza verificare le sue effettive responsabilità.
L’ordinanza deve essere emessa nei confronti di una o più persone fisiche (che nel caso saranno personalmente e penalmente responsabili in caso di inosservanza della stessa) e non nei confronti di una persona giuridica (la ditta), la quale è responsabile in solido sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
Non conosco la legislazione regionale sarda, ma mi pare di capire che la norma che citi preveda la possibilità che le amministrazioni competenti, “ove ritengano necessaria l’adozione di prescrizioni o misure interdittive”, inviino al SUAP una proposta motivata relativa a “modifiche da apportare al progetto o all’attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l’eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa”.
Vi trovate in questa situazione?
Intanto grazie per quanto già chiarito:
confermo che l’illecito contestato è" abbandono di rifiuti pericolosi" e non, punito dal 255-ter TUA. L’anomalia rilevata non ci aiuta, presumo che l’ intervento richiesto sia comunque l’ordinanza sindacale.
Chiaro anche il riferimento alla responsabilità della persona fisica.
Quindi prima di emettere l’ordinanza sindacale cercheremo di avere elementi più dettagliati per poi avviare il procedimento ai sensi del 192 comma 3 Dlgs 152/2006.
Quanto alla situazione attuale, il titolo abilitativo dell’attività è consolidato già da tempo e non ho richiesta di sospensione dell’attività da parte di un Ente terzo (come fa intendere la norma che ho citato), però una tale richiesta potrebbe pervenire ora dall’ Ufficio Commercio, ricorrendo l’interesse pubblico alla tutela della salute ambientale.
Quindi il Suape dovrebbe inoltrarla alla Ditta ? Dovrei fare una sorta di preavviso di rigetto (che però non è ammesso per la Scia ? )
Grazie per l’attenzione
Bisognerebbe conoscere nel dettaglio la situazione di fatto, ma in linea di massima l’Ufficio Commercio NON E’ un autorità competente a inoltrare proposte di modifica di un’attività per quanto riguarda la gestione dei rifiuti…
Diverso sarebbe se un’eventuale proposta arrivasse da ARPA.
In ogni caso, qualora arrivasse una proposta in tal senso, quello che dovrebbe fare il SUAP è specificato al comma 4 dell’art. 35 della vostra L.R. 24/2016, con possibilità di convocare una riunione tecnica ex art. 36 con la presenza dei soggetti interessati (i responsabili dell’attività in questione), che ovviamente devono essere informati.
Buongiorno,
in relazione al caso in esame, ora risulta che la Ditta non occupa più l’immobile a seguito dell’intervento delle Forze dell’ordine, l’area è recintata ed è inibito l’accesso dunque i vigili non faranno il sopralluogo. A questo punto dovrò comunque rintracciare il titolare (che non ha nemmeno comunicato cessazione di attività di autoriparazione) e mandargli una diffida/avvio del procedimento intimandogli la rimozione?. E’ corretto? avviso contestualmente anche l’ARPAS e /o la ASL?
Analogamente i carabinieri segnalano medesimo reato ex art 192 TU ambiente in un’area di proprietà privata (diversi proprietari). Previo sopralluogo dei vigili, posso procedere allo stesso modo con diffida ordinando la rimozione dei rifiuti ? Oltre al termine, devo indicare anche il luogo ( Centro di raccolta ) o è competenza dell’ARPAS?.
Se tuttavia i privati restano inerti o sono incolpevoli, il Comune quali provvedimenti può adottare ?
Grazie per i vostri preziosi consigli
Non ho mai parlato di “diffida”. Se non è espressamente prevista dalla legge, la diffida è soltanto uno spauracchio che le pubbliche amministrazioni agitano quando non sanno cosa fare…
Al fine di garantire il contradditorio con gli interessati, dovete procedere con una comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90, per l’adozione di un provvedimento (ordinanza) per la rimozione e l’invio a smaltimento o recupero dei rifiuti in questione. Dopodiché, valutate le eventuali difese degli interessati, si procederà con l’ordinanza vera e propria come previsto dall’art. 192, comma 3 del D.L.vo 152/06.
Non so a cosa possa servire l’avviso contestuale a ARPA e/o ASL, ma vietato non è.
Non precisi se l’area in questione non è accessibile in quanto posta sotto sequestro. Se fosse così, la cosa non sarebbe una scusante per non ottemperare alla vostra ordinanza: deve essere cura dei destinatari dell’ordinanza il chiedere alla procura l’autorizzazione all’accesso nell’area sequestrata e il dissequestro dei rifiuti, al fine di procedere a quanto intimato dall’ordinanza (nel caso, cosa da indicare nell’ordinanza).
La procedura è la stessa.
Non spetta né a voi né all’ARPA di indicare l’impianto specifico a cui devono essere conferiti i rifiuti. E’ sufficiente che gli interessati alla fine dimostrino di avere proceduto al corretto invio a smaltimento o recupero, come da norme vigenti (cosa da indicare nell’ordinanza).
L’indicazione, al limite, può essere solo generica ed astratta, del tipo: “vista la tipologia dei rifiuti, occorre che siano conferiti ad impianti autorizzati con X caratteristiche”.
Se alla fine del contraddittorio risulterà che i privati sono incolpevoli, è ovvio che non potranno essere destinatari di alcuna ordinanza.
Se sono responsabili del deposito incontrollato dei rifiuti, anche se solo a titolo di colpa e non di dolo, saranno destinatari dell’ordinanza. Se non ottemperano e restano inerti, la legge dice che il Comune deve procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (sempre art. 192, comma 3).