SEGRETARI COMUNALI - norme della Legge di bilancio 2023 a supporto dei piccoli comuni
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)
(GU n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)
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Al fine di assicurare la piena funzionalita’ e capacita’
amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari
iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in
materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali,
il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo
di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai
fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre
2021, e’ autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a
quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano
conseguito il punteggio minimo di idoneita’ al termine del citato
corso-concorso selettivo di formazione. -
L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del
comma 825 avviene con le modalita’ previste dal comma 8 dell’articolo
16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. -
Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825
resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di
svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. -
Per le medesime finalita’ di cui al comma 825 e, in
particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le
risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi
previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento
economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi
dell’articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche’ per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine
di superare le attuali criticita’ nell’espletamento degli adempimenti
necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La
durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari
comunali a valere sulle predette risorse non puo’ eccedere la data
del 31 dicembre 2026.