Per fare una sintesi, copio/incollo un post che ho scritto qualche tempo fa e aggiungo qualcosa. La materia è particolare ed è impossibile esaurire l’argomento con post del forum. Voglio solo fornire un mio punto di vista per iniziare ad approfondire.
Da un punto di vista normativo (solo le principali):
Legge n. 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico;
DPCM 14/11/1997 - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
DPR n. 227/2011 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese…;
LR e Regolamento regionale (verificare le proprie norme…)
d.lgs. n. 222/2016 – vedi tabella delle procedure, sia quelle specifiche ambientali che quelle correlate ad altra attività (es. musica nei pubblici esercizi)
le normali attività umane afferenti all’esercizio di un’attività produttive devono rispettare dei limiti. La valutazione di impatto acustico (VIAc), a firma di un tecnico abilitato in acustica, serve a verificare proprio questo e il nullaosta indicato dall’art. 8, comma 6 della legge n. 447/95 non serve come abilitazione al superamento dei limiti ma come attestazione di verifica che gli accorgimenti messi in atto siano davvero sufficienti al rispetto delle soglie. Da notare che nella LR n. 89/1998 della Toscana, per fare un esempio, il nullaosta non è nemmeno riportato.
Prima del 2011, la VIA era necessaria per l’avvio di ogni attività (art. 8, comma 4 della L. 447/95), dopo il 2011 talune attività non devono presentarla, altre possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva – vedi DPR n. 227/2011, art. 4 e allegato).
Talune attività temporanee possono essere esercitate anche in deroga ai limiti legali ma, per questo, occorre un’autorizzazione comunale (lavori pubblici / eventi e simili). Sul punto vedi l’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95: l’autorizzazione, “anche” in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, (NDR limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14/11/97, così come declinate dalla zonizzazione comunale) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. Ad esempio, in Toscana la norma prevede un contingentamento per gli eventi musicali mentre non lo prevede per i cantieri / lavori pubblici – la stessa cosa potrebbe essere prevista a livello regolamentare.
Dal 2011, con il DPR n. 227/2011 e poi a seguito della tabella di cui al d.lgs. n. 222/2016 si può ritenere che il significato della congiunzione “anche” sia venuto meno: l’autorizzazione occorre solamente per l’esercizio di un’attività in deroga (la cosa è dibattuta) ma non per eventi o attività che rispettano i limiti. Il tutto è da sbrogliare in un regolamento comunale in appendice alla zonizzazione. In ogni caso, solo una VIAc può assicurare che un rumore (musica / cantiere) sta sotto o sopra i limiti legali.
L’autorizzazione in deroga, a seconda della tipologia (semplifica / a carattere generale oppure “in bianco”) può necessitare, ai sensi della LR di un parere tecnico (ARPA/ASL). La competenza, comunque, resta in capo al Comune. La LR può prevedere delle forme semplificate: orario massimo e decibel predefiniti.
Gli schiamazzi degli avventori rappresentato un ulteriore problema. La giurisprudenza è incline a considerarli sotto la responsabilità dell’esercente ma è chiaro che deve essere provato un nesso diretto e una condotta irresponsabile da parte dello stesso esercente. Diciamo che quando siamo di fronte a locali che fanno musica autorizzata è possibile eseguire misurazioni e capire se siamo sotto o sopra ai limiti di legge. Di fronte alla c.d. movida (rumore della gente), diventa tutto più incerto e problematico.
Sugli esposti l’Amministrazione comunale ha il dovere/potere di intervenire e può essere chiamata alla colpa in vigilando. Si trovano molte sentenze sul potere dovere del sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge 445/97. Vedi, ad esempio, il CdS n. 1372/2013: Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.
Tendenzialmente, l’Amministrazione comunale agisce ai sensi del pacchetto di cui alla legge 447/95, DPR 227/2011 e relative norme regionali. L’azione è rivolta a quelle attività potenzialmente interferenti con la pubblica quiete: si tratta di un’azione amministrativa.
Sul confine fra ipotesi sanzionatorie amministrative e penali sono state scritte fiumi di parole. Qualche anno fa si sono susseguite delle sentenze della Cassazione che hanno cercato di mettere ordine. Vedi, ad esempio, qua: Disturbo della quiete: il delicato confine tra art. 659 cp e L.447/1995. | Passiamo
Da un punto di vista delle sanzioni si può riassumere:
a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia - vedi anche sanzioni della LR per mancanza di autorizzazione acustica a prescindere dal superamento. Nella legge 447/95, art. 9, si trova il presupposto per l’adozione dell’ordinanza sindacale. La violazioni al DPR 227/11 si posso sanzionare con l’art. 10, comma 3 della legge 447/95.
b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659 , cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
Invece, si applica il codice civile, art. 844, e il concetto di normale tollerabilità, per gli aspetti di natura privata: rumori condominiali, lavori casalinghi ecc. In questo caso ha senso parlare di indennizzo.
Una recente giurisprudenza, però, ha mischiato nuovamente i concetti. Vedi la Cassazione civile n. 14209 del 23/05/2023. In estrema sintesi, la Cassazione ha ritenuto giusto che il Comune sia chiamato a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai cittadini a causa degli schiamazzi non controllati dallo stesso.
Qui mi fermo, il discorso sarebbe lungo. Il Comune deve trovare un modo di gestione degli esposti ai sensi della normativa regionale ai concerto con ARPA / ASL