Sempre in tema di pubblici esercizi e musica

Buongiorno.
Se la Regione con propria legge stabilisce:

  • l’orario massimo per diffondere musica alle ore 24:00;
  • i limiti assoluti di pressione sonora sul fronte dell’edificio più esposto alla sorgente, 55 decibel di notte e 65 di giorno;
  • all’interno delle abitazioni limiti differenziali (rumore residuo - intrusivo) 3 decibel di notte e 5 decibel di giorno;
  • che le deroghe in modo motivato e limitato possono essere concesse sentito il parere ASP o ARPA;
    può il comune, privo di classificazione acustica e di regolmento in merito, concedere tali deroghe, senza sentire l’ASP o l’ARPA, disconoscendo la legge regionale?
    In questo caso trattandosi di una deroga generale per tutti i pp.ee. e per l’intera estate, è sempre di competenza dirigenziale?
    Grazie.
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La comptenetza è dirigenziale se si tratta di provvedimneto autorizzatorio. Se poi si tratta di adottare un regolamento, allora…
Trattandsi di deroga preimpostata come da norma regionale (con valori deroganti stabiliti per legge), la zoninizzazione comunale serve a poco, sempre quelli sono. La deroga è concedibile. Da vedere, però se c’è un contingentamento delle giornate in deroga. Tendenzialemente, oltre ai decibel, bisogna fissare un limite in termini di volte/giorni in cui si superano.

Scusami ma non comprendo. Ho sempre saputo che ciò che prescrive una norma specie se di maggior rango va rispettato. Per cui non capisco perchè se la Regione con la sua legge sull’inquinamento acustico stabilisce che le deroghe, motivate e limitate possono concedersi dietro parere dell’ASP o ARPA, ciò può non osservarsi. Con tutto il rispetto ma che cognizioni ha un sindaco (perchè da noi le deroghe si fanno in generale e con ordinanza sindacale) in acustica ed tema di danni alla salute derivanti dal rumore. Credo che il parere abbia una logica di tutela sanitaria dei cittadini. Ritengo inoltre che le deroghe, sempre nell’interesse pubblico, devono valutare attentamente l’orario massimo di diffusione musicale all’aperto ed essere contingentate. Non dimentichiamoci che le deroghe servono a rendere nulle le reelazioni di impatto acustico, che per inciso da noi nessun bar sinora ha mai prodotto e che quindi per essi rappresentano un premio a trasgredire. E poi come si fa a tre bar distanti l’uno dall’altro una trentina di metri, concedere contemporaneamente deroghe per una intera estate e per fare musica da DJ anche all’aperto. E’ inconcepibile. Vorrei mandarvi qualche video di quello che fanno certi bar per farvi capire quanto a volte siano forvianti queste deroghe.

Dalle mie parti dicono “Se la ga i gamb, la va” (“Se ha le gambe, cammina”). Nel senso che: se passa il colpo, è tanto di guadagnato.

E’ ovvio che un amministratore pubblico non potrebbe / non dovrebbe adottare un provvedimento senza rispettare le formalità e i requisiti richiesti da una norma di legge o da atti aventi forza di legge, soprattutto se il provvedimento indebitamente adottato reca un vantaggio patrimoniale a qualcuno (una volta, qualora fosse stata fondata l’ipotesi di dolo dell’amministratore pubblico, si chiamava “abuso d’ufficio”; oggi è diventato tutto più complesso e sfumato…).

Ma se l’amministratore pubblico adotta comunque questo atto, gli effetti dello stesso si manifestano fintanto che qualche autorità superiore, amministrativa o penale, ad esempio a seguito di segnalazione / denuncia / esposto di chi si ritiene danneggiato dagli effetti del provvedimento, non intervenga ad annullarlo.

Io direi anche durata delle esibizioni; non si può diffondere musica in deroga per 4/5 ore di seguito se non di più in quanto a volte un p.e. inizia prima e poi continua l’altro suonandosi in complesso anche per 10 ore di seguito, poichè i locali sono vicini.
Poi capita anche che suonino contemporaneamente ed allora si fa la gara a far prevalere di più la propria musica, poco importa il genere, poco importa l’intensità; immaginate il risultato.
Quanto al parere arpa, ritengo sia importante e vincolante ed ignonarlo equivale ad ignorare la norma regionale, nella sua interezza e quindi anche nell’applicazione delle sanzioni.

Non è vero che la zonizzazione comunale “serve a poco” come sembra pensare Maccantelli. La prima norma di legge emanata per imporre ai Comuni l’obbligo di redigere la classificazione acustica è il DPCM 1.3.1991. Poi la L. 447/95 ha introdotto l’obbligo per le Regioni di predisporre linee guida per permettere alle Amministrazioni Locali d procedere con la redazione e approvazione del piano acustico. Può essere che qualche Regione, a distanza di quasi 30 anni, non ha ancora predisposto queste linee guida? Allora non mi stupisco che un Sindaco conceda deroghe generali: forse legge solamente la prima parte dell’art. 41 della costituzione.

dicevo che serve a poco di fronte alla richiesta di una deroga di carattere generale come quella indicata dato che presenta le stesse condizioni a prescindere dalla zona di riferimento. Non volevo entrare in altre questioni. Se la LR prevede il parare di Ente terzo, questo va chiesto

Buongiorno.
Invece c’è da stupirsi e tanto anche perchè è il contrario. Ossia è il Comune che è inadempiente, non la Regione.
La mia regione, difatti, ha emanato le linee guida di cui parli con una legge così titolata: Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione … .
Questa legge, tra l’altro, in armonia con quella nazionale, stabilisce che:

  • non si può far musica se non si produce relazione di impatto acustico e ottiene Nula Osta;
  • non si può far musica oltre le ore 24:00 e oltre determinati decibel se non si ottiene autorizzazione in deroga di cui all’art 6 lett. h legge 447/1995;
  • l’autorizzazione in deroga si concede acquisendo parere arpa e a determinate condizioni ed in modo contingentato.
    Detto ciò il comune non segue alcuna di queste regole concedendo una deroga generale e scriteriata, senza parere dell’arpa, tutti i giorni, per tutta l’estate e per tutti i pubblici esercizi sino alle due di notte, anche musica da DJ set in pieno centro abitato-residenziale.
    Pubblici esercizi che per inciso non hanno mai prodotto una, dico una sola relazione di impatto acustico.
    Ma non è tutto, c’é anche da dire che l’ente non effettua mai controlli sul rispetto degli orari ed altro.
    Perciò ripeto la domanda, può il comune concedere deroghe senza acquisire il parere dell’arpa?

E io ti ripeto la (mia) risposta: a prescindere dal caso in questione, in termini generali è ovvio che un amministratore pubblico non potrebbe / non dovrebbe adottare un provvedimento senza rispettare le formalità e i requisiti richiesti da una norma di legge o da atti aventi forza di legge, soprattutto se il provvedimento indebitamente adottato reca un vantaggio patrimoniale a qualcuno (una volta, qualora fosse stata fondata l’ipotesi di dolo dell’amministratore pubblico, si chiamava “abuso d’ufficio”; oggi è diventato tutto più complesso e sfumato…)…

Ma evidentemente, sempre a prescindere dal caso in questione, sono purtroppo diffusi i provvedimenti adottati in contrasto con la suddetta regola.

Il fatto è che lamentarsene sui forum serve a ben poco, visto che nessun parere espresso qui – per quanto qualificato e per quanto circostanziato – potrà mai annullare un provvedimento amministrativo indebitamente adottato, né - ed è un’altra ipotesi di “cattiva amministrazione” - integrare un provvedimento amministrativo necessario che invece non sia stato adottato da chi avrebbe dovuto farlo.

Mi domando come mai nessuno (cittadini minoranze, dipendenti comunali) abbia mai evidenziato questa irregolarità. Si può scrivere al Prefetto, all’Arpa e segnalare alla Regione che manca il piano acustico. In Veneto questo non sarebbe successo : nel 1999 ha dettato le linee guida e i Comuni che non approvavano in C.C. il piano acustico venivano commissariati. Io però non conosco la legge regionale da cui scrive @sirio.

I fatti sono stati denunciati al comune (Suap -Polizia Municipale - Sindaco- commissario prefettizio) diverse volte se dico 10 esposti denuncia anche con più firmtari per una decina di volte in due o tre anni forse non mi sbaglio. E’ stata interessta anche l’arpa, ma non è potuta intervenire perchè il comune (privo di cassificazione acustica) non ha richiesto gli accertamenti. Aggiungo che qualche giorno fa è stata emanata la solita ordinanza sindacale che proroga l’orario regionale dalle 24:00 alle 1:30, per tutto l’anno e per tutte le attività commerciali, senza neanche produrre relazioni di impatto acustico e senza acquisire alcun parere dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Domande:

  • la deroga dell’orario è da intendersi anche come deroga ai limiti assoluti e differenziali di intensità sonora (decibel) stabiliti dalla stessa regione?
  • se si, le giornate in deroga non dovrebbero essere contingentate?`
  • é legittima una deroga senza dar atto dell’istruttoria compiuta e da parte di un organo politico e enanche in forma collegiale?
    Grazie per le risposte

Le deroghe possono essere rilasciate sia per l’orario (cioè generalmente oltre le ore 24) sia per i decibel ma sempre sulla base di una istruttoria e nell’autorizzazione va specificato se si tratta dell’una, dell’altra o di entrambe. Poi bisogna chiarire che se in un Comune è previsto un concerto di V.Rossi è naturale concedere la deroga ben oltre i limiti acustici.
Nel tuo caso risponderei, nell’ordine: no; dipende dal piano/regolamento (in qualche Comune ho visto direttive o DGC); no.
Però non conosco la legge della tua Regione in materia di inquinamento acustico.
A questo punto non vi resta che la denuncia penale per disturbo alla quiete pubblica.

Per fare una sintesi, copio/incollo un post che ho scritto qualche tempo fa e aggiungo qualcosa. La materia è particolare ed è impossibile esaurire l’argomento con post del forum. Voglio solo fornire un mio punto di vista per iniziare ad approfondire.

Da un punto di vista normativo (solo le principali):

Legge n. 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico;

DPCM 14/11/1997 - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

DPR n. 227/2011 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese…;

LR e Regolamento regionale (verificare le proprie norme…)

d.lgs. n. 222/2016 – vedi tabella delle procedure, sia quelle specifiche ambientali che quelle correlate ad altra attività (es. musica nei pubblici esercizi)


le normali attività umane afferenti all’esercizio di un’attività produttive devono rispettare dei limiti. La valutazione di impatto acustico (VIAc), a firma di un tecnico abilitato in acustica, serve a verificare proprio questo e il nullaosta indicato dall’art. 8, comma 6 della legge n. 447/95 non serve come abilitazione al superamento dei limiti ma come attestazione di verifica che gli accorgimenti messi in atto siano davvero sufficienti al rispetto delle soglie. Da notare che nella LR n. 89/1998 della Toscana, per fare un esempio, il nullaosta non è nemmeno riportato.

Prima del 2011, la VIA era necessaria per l’avvio di ogni attività (art. 8, comma 4 della L. 447/95), dopo il 2011 talune attività non devono presentarla, altre possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva – vedi DPR n. 227/2011, art. 4 e allegato).

Talune attività temporanee possono essere esercitate anche in deroga ai limiti legali ma, per questo, occorre un’autorizzazione comunale (lavori pubblici / eventi e simili). Sul punto vedi l’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95: l’autorizzazione, “anche” in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, (NDR limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14/11/97, così come declinate dalla zonizzazione comunale) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. Ad esempio, in Toscana la norma prevede un contingentamento per gli eventi musicali mentre non lo prevede per i cantieri / lavori pubblici – la stessa cosa potrebbe essere prevista a livello regolamentare.

Dal 2011, con il DPR n. 227/2011 e poi a seguito della tabella di cui al d.lgs. n. 222/2016 si può ritenere che il significato della congiunzione “anche” sia venuto meno: l’autorizzazione occorre solamente per l’esercizio di un’attività in deroga (la cosa è dibattuta) ma non per eventi o attività che rispettano i limiti. Il tutto è da sbrogliare in un regolamento comunale in appendice alla zonizzazione. In ogni caso, solo una VIAc può assicurare che un rumore (musica / cantiere) sta sotto o sopra i limiti legali.

L’autorizzazione in deroga, a seconda della tipologia (semplifica / a carattere generale oppure “in bianco”) può necessitare, ai sensi della LR di un parere tecnico (ARPA/ASL). La competenza, comunque, resta in capo al Comune. La LR può prevedere delle forme semplificate: orario massimo e decibel predefiniti.


Gli schiamazzi degli avventori rappresentato un ulteriore problema. La giurisprudenza è incline a considerarli sotto la responsabilità dell’esercente ma è chiaro che deve essere provato un nesso diretto e una condotta irresponsabile da parte dello stesso esercente. Diciamo che quando siamo di fronte a locali che fanno musica autorizzata è possibile eseguire misurazioni e capire se siamo sotto o sopra ai limiti di legge. Di fronte alla c.d. movida (rumore della gente), diventa tutto più incerto e problematico.

Sugli esposti l’Amministrazione comunale ha il dovere/potere di intervenire e può essere chiamata alla colpa in vigilando. Si trovano molte sentenze sul potere dovere del sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge 445/97. Vedi, ad esempio, il CdS n. 1372/2013: Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.

Tendenzialmente, l’Amministrazione comunale agisce ai sensi del pacchetto di cui alla legge 447/95, DPR 227/2011 e relative norme regionali. L’azione è rivolta a quelle attività potenzialmente interferenti con la pubblica quiete: si tratta di un’azione amministrativa.

Sul confine fra ipotesi sanzionatorie amministrative e penali sono state scritte fiumi di parole. Qualche anno fa si sono susseguite delle sentenze della Cassazione che hanno cercato di mettere ordine. Vedi, ad esempio, qua: Disturbo della quiete: il delicato confine tra art. 659 cp e L.447/1995. | Passiamo

Da un punto di vista delle sanzioni si può riassumere:

a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia - vedi anche sanzioni della LR per mancanza di autorizzazione acustica a prescindere dal superamento. Nella legge 447/95, art. 9, si trova il presupposto per l’adozione dell’ordinanza sindacale. La violazioni al DPR 227/11 si posso sanzionare con l’art. 10, comma 3 della legge 447/95.

b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659 , cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

Invece, si applica il codice civile, art. 844, e il concetto di normale tollerabilità, per gli aspetti di natura privata: rumori condominiali, lavori casalinghi ecc. In questo caso ha senso parlare di indennizzo.

Una recente giurisprudenza, però, ha mischiato nuovamente i concetti. Vedi la Cassazione civile n. 14209 del 23/05/2023. In estrema sintesi, la Cassazione ha ritenuto giusto che il Comune sia chiamato a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai cittadini a causa degli schiamazzi non controllati dallo stesso.

Qui mi fermo, il discorso sarebbe lungo. Il Comune deve trovare un modo di gestione degli esposti ai sensi della normativa regionale ai concerto con ARPA / ASL

Scusatemi ma c’è ancora un aspetto fondamentale da chiarire, per me e credo anche per chi sta seguendo la discussione che riguarda il rapporto regione comune e nello specifico se il comune è tenuto o meno a rispettare le norme regionali in sede di propria regolamentazione.
A mio avviso se la regione in cui si opera statuisce che le deroghe sia in tema di decibel che in tema di orari possono essere concesse dal comune su parere dell’ASL o ARPA, questo precetto va rispettato, così come va rispettata la norma nazionale che impone, la produzione della Viac, ancor prima di iniziare l’attività musicale.
Opinando diversamente credo si disattenda oltre la normativa nazionale quella regionale, mettendo in discussione anche le sanzioni che essa stabilisce e tutto l’assetto.
Pertanto non credo che l’Ente, tra l’altro con una ordinanza sindacale, possa regolamentare a proprio piacere, senza chiedere alcun parere e senza Viac, rischiando così, di non essere imparziale e di non agire nell’interesse pubblico.
A mio avviso neanche una determinazione dirigenziale o una DGC/DCC o un regolamento, possono non tener conto di ciò che stabiliscono gli organi sovraordinati.

Continuiamo a girare in tondo, secondo me, perché non conosciamo la legge regionale di riferimento. Io ho scritto varie volte alla mia Regione per chiedere interpretazioni autentiche su norme regionali e mi hanno sempre risposto. Potrebbe essere utile per risolvere questo dubbio che assilla l’utente @sirio. In Veneto non mi risulta esistano situazioni di questo tipo.

LR_34_09_TC_.pdf (63,3 KB)

In allegato l’articolo della L.R. di riferimento della discussione.
Dici che in veneto non esistono situazioni di questo tipo, ma ti assicuro che nella mia regione esistono. Se solo vedessi i filmati girati dalle persone che subiscono i disagi rimarresti basita e diresti non è possibile. Ma ti assicuro che lo è. (Se vuoi sono disposto a farteli vedere).
Devo aggiungere infine che a mio giudizio non c’é niente da interpretare; voglio dire se la norma regionale prescrive il parere ASP per le deroghe e quella statale la relazione di impatto acustico prima dell’avvio dell’attività musicale, tutto è pacifico. Se ci si attiene nulla quaestio se non ci si attiene violazione di legge, eccesso di potere, etc.
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Se non erro scrivi dalla Calabria. La L.R. è simile a quella della mia Regione: la tua prevede il potere sostitutivo all’art. 9 . Non è che nel tuo Comune la zonizzazione e qualche disposizione sull’inquinamento acustico è stata approvata tra le pieghe dello strumento urbanistico, come interpreto dall’art.10? Condivido la tua opinione ma bisognerebbe impugnare l’ordinanza . Da noi i cittadini prima del ricorso al Tar possono rivolgersi al difensore civico.

No, te lo posso assicurare perchè ho già interpellato l’UTC in merito.
Quello che è stato previsto con lo S.U. è solo la previsione di impatto acustico per le nuove costruzioni destinate ad attività produttive.
Per di più qualche giorno fa ho sentito l’ARPA in merito ad eventuali integrazioni alla L.R. che ti ho citato, in quanto essendo del 2009 mi sarei aspettato almeno un adeguamento - Mi è stato confermato che la legge è rimasta quella che ti ho citato.
Convengo che l’ ordinanza è illegittima ed andrebbe impugnata, in essa, tra l’altro, si dichiara che l’ente non ha classificazione acustica né la regione lo ha commissariato per questo. Gli interessati purtroppo non hanno soldi da spendere più di tanto e da noi come potrai immaginare, non esiste il difensore civico.
Io ho consigliato a chi vive i disagi di citare in giudizio i responsabili, producendo ogni prova, comprese quelle che evidenziano le responsabilità della PA. I fatti sono palesi ed incontrovertibili. Ti ringrazio per l’interessamento.

In questa situazione io scriverei (come ho gia’ scritto) a Prefetto, Regione, Provincia, Arpa, Carabinieri e…‘Striscia la notizia’.