La Corte Costituzionale conclude il ricorso ex art. 127 della Costituzione n. 14/2025 – pubblicato in GU n. 14/2025, prima serie speciale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Toscana per la declaratoria della illegittimità costituzionale di molti articoli della LR della Toscana n. 61/2024 – codice regionale del turismo.
Pochi giorni fa è stata pubblicata la sentenza n. 186/2025 dove la Regione ha visto riconoscersi la legittimità costituzione della parte dedicata alle locazioni turistiche e ad altri aspetti in materia di strutture ricettive. Vedi:
Il 24/12/2025, viene pubblicata la seconda sentenza, la n. 196/2025 riguardante le professioni turistiche. La Corte dichiara illegittima tutta la disciplina regionale sull’accompagnatore turistico e sulla guida ambientale.
In TOSCANA (ma è chiaro che si avranno ripercussioni in altre regioni), l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico e di guida ambientale, diventa libero. Tali attività entrano nel novero delle professioni non regolamentate
La Corte interviene anche su alcune disposizioni sulla disciplina regionale delle professioni di maestro di sci e guida alpina. Come abbiamo molte volte evidenziato in questo forum, la sentenza chiarisce, ancora una volta, come al legislatore regionale sia precluso istituire e disciplinare nuove figure professionali. Ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.
Sul punto si può considerare anche il d.lgs. n. 30/2006 “ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131” (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ricordiamo che le “professioni” sono materia a potestà concorrente mentre la “formazione professionale” appartiene alla residuale regionale.
LE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME CON SENTENZA N. 196/2025
• Una particolare disposizione che limita l’attività del direttore tecnico dell’agenzia di viaggio, quindi, dell’esercizio delle stesse agenzie
Art. 76, comma 4 – Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività dele agenzie di viaggio e turismo
4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
• Tutta la disciplina della professione di accompagnatore turistico (da art. 95 ad art. 101)
• Tutta la disciplina della professione di guida ambientale (da art. 102 ad art. 110), ad eccezione dell’art. 104
• La disciplina della professione del mastro di sci limitatamente a
- art. 111, comma 1 (definizione della professione);
- art. 112, comma 3 (specificazione sull’albo regionale);
- art. 112, comma 4 (durata dell’iscrizione all’albo);
- art. 113, comma 1 (requisiti per l’iscrizione all’albo);
- art. 114, comma 3 (specificazioni sui corsi di qualificazione professionale);
- art. 115, comma 3 (specificazioni sui corsi di qualificazione professionale);
- art. 116, comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113»;
- art. 116, comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;
- art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- art. 117 (esercizio abusivo della professione);
- art. 124 (divieto di prosecuzione attività);
• La disciplina della professione di guida alpina limitatamente a
- art. 125 (definizione dell’attività di guida alpina)
- art. 126, comma 3 (specificazioni sulla professione)
- art. 127, comma 1 (requisiti per l’iscrizione all’albo professionale)
- art. 130, comma 2 (specificazioni sul collegio regionale)
- art. 130, comma 4 laddove dispone che l’iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- art. 137 (divieto di prosecuzione dell’attività)
L’AVVOCATURA DI STATO AVEVA IMPUGNATO ALTRI ARTICOLI MA HANNO SUPERATO IL VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ
- art. 118 (collegio regionale dei maestri di sci)
- art. 123, comma 1 (sanzione amministrative – mastro di sci)
- art. 130, comma 3 (guide alpine provenienti da fuori regione)
- art. 131 (collegio regionale delle guide alpine)
- art. 134 (sanzioni disciplinari guide alpine)
- art. 136, comma 1 (sanzioni amministrative sulle guide alpine)
- art. 104, comma 2 (rapporti fra guida alpina e guida parco)
- art. 115, comma 1 (modalità e contenuti dei corsi per il maestro di sci)
Qui la sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/196
Qui il comunicato:
