La vicenda nel suo complesso.
Con il ricorso n. 20 del 2023, l’Avvocatura generale dello Stato ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, il quale dispone:
- allo scopo di far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici e garantire i servizi di trasporto, il competente dipartimento regionale rilascia alla Ferrovie della Calabria srl «titoli autorizzatori non cedibili» per lo svolgimento del servizio di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 (comma 1);
- tali autorizzazioni sono rilasciate «nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell’utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge» (comma 2).
La Corte, con ordinanza n. 35 del 2024 ha sospeso il giudizio sulla legge calabrese auto-sollevandosi, in via pregiudiziale, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018. L’art. 10-bis prevedeva il c.d. blocco sul rilascio di nuova autorizzazioni NCC. Tale articolo, grazie a questa pregiudiziale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 137 del 2024: il blocco cade in via generale, i comuni possono di nuovo bandire (anche in relazione alla legge calebrese di cui trattasi, il blocco non è più un problema).
Conclusa la fase pregiudiziale, con sentenza n. 206/2024, la Corte conclude il giudizio sulla legge calabrese. Il ricorso statale riguarda due punti principali:
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la disposizione regionale, prevedendo il rilascio delle suddette autorizzazioni e individuando direttamente il loro beneficiario, comprometterebbe il confronto competitivo tra le imprese nell’accesso al mercato, ponendosi in contrasto, da un lato, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, in forza dei quali i comuni, una volta stabiliti i requisiti e le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni all’esercizio del servizio di NCC, le rilasciano attraverso bando di pubblico concorso.
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la disposizione regionale determinerebbe uno spostamento, in capo alla Regione, della competenza riconosciuta ai Comuni sul rilascio dei titoli abilitativi dall’art. 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, così pregiudicando il principio di sussidiarietà.
Sul primo punto la Corte ritiene meritevoli di accoglimento le censure statali. Il rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC direttamente a Ferrovie della Calabria srl viola l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 21/1992 ponendosi in contrasto con la competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”. Come è noto, la materia della tutela della concorrenza ex art. 117 Cost., assume carattere trasversale e prevalente, fungendo da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale.
Sul secondo punto, la Corte non accoglie le censure statali. Afferma la Corte, in sintesi, che “il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC, in quanto ciò avviene, senza che, di per sé, siano ravvisabili esternalità negative meritevoli di considerazione, al fine di potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che concorre a dare effettività alla libertà di circolazione”.
Vedi qua il comunicato della Corte dove è possibile scaricare la sentenza 206/24:
Vedi qua il mio commento sulla sentenza n. 137/2024:
Omniavis_CCost_137-24_sbloccoNCC.pdf (861,7 KB)