Si chiede se in base a quanto dispone la sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009, i cittadini stranieri possono fare richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis, per linea materna antecedente al 01/01/1948?
In qualità di Ufficiale dello Stato civile, si chiede di poter procedere c
on un diniego, motivando che la via da seguire è quella giudiziale e non tramite Consolato.
In qualità di Ufficiale dello Stato Civile, la Sua posizione è corretta: non sussiste il potere amministrativo di riconoscere la cittadinanza iure sanguinis per via materna in casi in cui la discendenza si interrompe prima del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione).
Analisi giuridica e ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile
La giurisprudenza, consolidata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009, ha stabilito il diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano per i discendenti di donna italiana che ha perso la cittadinanza per matrimonio con straniero nel vigore della Legge n. 555/1912. Tuttavia, tale pronuncia e il successivo orientamento giurisprudenziale hanno chiarito che tale riconoscimento avviene esclusivamente in sede giudiziale.
- Il limite dell’autorità amministrativa: L’Ufficiale dello Stato Civile (e le Autorità Consolari) operano nell’ambito di una competenza amministrativa regolata dalla circolare K.28.1/1991, la quale non prevede la possibilità di superare la barriera temporale del 1° gennaio 1948. L’Amministrazione è vincolata dalla norma vigente e non ha il potere di disapplicare, in sede amministrativa, le disposizioni della Legge n. 555/1912 in favore di sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 87/1975 e n. 30/1983) che hanno rimosso gli effetti discriminatori ma che richiedono un accertamento giudiziale per l’attuazione.
- La via giudiziale: Il riconoscimento per via materna ante-1948 è configurato come un accertamento di un diritto soggettivo che deve passare per il Tribunale ordinario. Solo la sentenza del giudice può ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita e al riconoscimento dello status.
Indicazioni per il diniego
Nel redigere il provvedimento di diniego, è opportuno motivare chiaramente l’incompetenza dell’ufficio, richiamando la natura del procedimento:
- Assenza di potere amministrativo: Si precisi che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via materna ante-1948 non è ammesso in sede amministrativa, poiché richiede la disapplicazione della disciplina previgente al 1948 in favore del principio di uguaglianza costituzionale, accertamento riservato all’Autorità Giudiziaria.
- Riferimento normativo: Il diniego deve fondarsi sulla impossibilità, per l’Ufficiale di Stato Civile, di interpretare estensivamente la normativa sulla cittadinanza in assenza di una specifica circolare ministeriale che autorizzi il riconoscimento amministrativo di fattispecie soggette a giurisprudenza costituzionale (come il caso “1948”).
- Tutela del richiedente: È prassi corretta informare l’istante che il diniego è un atto dovuto in ragione della propria competenza limitata e che il diritto può essere fatto valere mediante ricorso al Tribunale civile competente (secondo le norme vigenti sulla competenza territoriale), il quale potrà emettere una sentenza avente efficacia di titolo per la trascrizione degli atti.
Nota: Il diniego deve essere sempre notificato formalmente. Qualora l’istante intenda contestare formalmente il rifiuto, potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 95 del D.P.R. 396/2000, che disciplina il ricorso contro il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile.