Sentenza fallimentare e cessazione implicita

Buongiorno a tutti,

Spero mi possiate far luce su un dubbio relativo ad Ufficio Suap in Toscana:
Un’attività produttiva è fallita ed è nei nostri fascicoli la relativa sentenza del Tribunale che attesta il fallimento.
Per quanto riguarda gli atti d’ufficio del Suap, l’attività in questione deve comunque presentare una pratica di cessazione come ogni altra impresa regolarmente attiva, oppure si considera la sentenza come cessazione implicita della società?
Se non sarà sollecitata la pratica di cessazione sono certo che nessuno la presenterà mai, e ho seri dubbi che venga presentata anche nella prima ipotesi.

In attesa di una gentile opinione da chi ha affrontato casi simili, vi auguro buon lavoro!

Non essendo specificata la tipologia di attività esercitata, dipende dalla vigente normativa in merito. A titolo di esempio, la Regione Toscana non obbliga né assoggetta a sanzione la mancata comunicazione di cessazione di attività del settore commercio e molte altre fattispecie; pertanto, in base alla tipologia di attività esercitata, l’istanza di cessazione potrebbe non risultare dovuta, né può il SUAP obbligare un’impresa a trasmettere tale comunicazione.

Preso atto di quanto sia richiamato nella visura camerale dell’impresa e della tipologia di attività, l’esercizio può essere cessato d’ufficio, considerando altresì che la dichiarazione di fallimento impedisce all’impresa di continuare qualsiasi attività. Altrimenti, sarà sufficiente attendere il decorso dei termini massimi ammissibili di sospensione dell’attività, per effettuare la medesima decadenza e cessazione.

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