Buongiorno, scusate ma ho un dubbio.
Nel caso di sentenza di rigetto di una sanzione per divieto di sosta quale somma occorre chiedere al ricorrente? le 42 euro + spese di notifica originarie o la metà del massimo edittale (87 euro + spese di notifica)?
Ringrazio
Nel caso di rigetto del ricorso, fino al 2011 il Giudice di pace doveva determinare l’importo da pagare e imporre il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. A partire dall’ottobre 2011, dopo la modifica dell’art. 204-bis del C.d.S., tale obbligo è stato abrogato.
Se nella sentenza di rigetto non viene determinata la somma da pagare, allora la somma dovuta ammonta alla metà del massimo previsto per la sanzione amministrativa edittale, alla quale vanno aggiunte le spese di procedimento. Questo perché la possibilità del pagamento in misura ridotta solo entro i 60 giorni dalla contestazione / notifica del verbale è un principio generale.
Sul punto, la Cassazione si era espressa con la sentenza 15158/2016: “in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione della sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Marco grazie per la gent.ma risposta.
Mi sorge ancora un dubbio: il ricorrente ha impugnato entro 30 giorni, pertanto con la sospensione dei termini i 30 giorni rimanenti ( per arrivare ai 60 giorni) per chiedere la metà del massimo edittale ricominciano a decorrere dalla notifica della sentenza o indipendentemente da ciò deve pagare COMUNQUE la metà del massimo edittale?
Grazie per la cortese risposta
Devo innanzitutto rettificare in parte un’osservazione che avevo formulato nella mia prima risposta: nel caso di rigetto del ricorso, è vero che il comma 5 dell’art. 204-bis del C.d.S. prevedeva che il Giudice di pace doveva determinare l’importo da pagare e imporre il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile e che poi tale comma è stato abrogato nel 2011, ma è altrettanto vero che la medesima disposizione è stata contestualmente ripresa dal comma 11 dell’art. 7 del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, tuttora in vigore.
Quindi: nel caso di rigetto del ricorso, il Giudice di pace DEVE determinare l’importo da pagare.
Evidentemente non sempre tale precetto viene rispettato, tant’è vero che la Cassazione era intervenuta con la sentenza che ti avevo citato.
Per quanto riguarda la sospensione del provvedimento impugnato, non mi risulta che la cosa sia automatica. Dovrebbe essere richiesta dall’interessato e il Giudice dovrebbe provvedere ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 150/2011.
Sul punto, però, le interpretazioni non sono univoche: alcuni intendono che la locuzione “sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, utilizzata dal legislatore nell’art. 5 sopra citato, non si riferisce agli effetti del mancato pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. previsti e quindi che il suddetto termine temporale dovrebbe comunque scorrere (a meno che non sia diversamente ed espressamente previsto nell’ordinanza di sospensione emessa dal Giudice ai sensi dell’art. 5).
Questo perché nella sentenza di rigetto il Giudice conserva sempre la possibilità di ricondurre la sanzione al minimo edittale e quindi non avrebbe senso la sospensione dei termini temporali per il pagamento in misura ridotta.
I Giudici di pace hanno sovente differenti interpretazioni delle norme e sinceramente mi è difficile darti una risposta precisa sulla questione.
Grazie mille, sei stato molto chiaro.