Sentenza TAR Lazio 539/2022

A seguito esito positivo della procedura di verifica dei requisiti, il nostro Comune ha provveduto al rinnovo, entro il 30 giugno 2021, delle concessioni mercatali, come previsto dalla normativa statale e regionale.
Dopo la sentenza in oggetto, alcuni SUAP nella nostra situazione hanno emanato o provvedimenti di annullamento in autotutela del rinnovo d’ufficio fino al 31/12/2032 delle concessioni o atti di rettifica della durata delle stesse al 31/12/2023, sulla scorta della sentenza del TAR Lazione e della sentenza del Consiglio di Stato in tema di rinnovo delle concessioni relative alle spiagge.
In questo “difficile frangente” per chi ha provveduto ai rinnovi, quale è la migliore via da seguire?

Grazie

Le sentenze del TAR Lazio (le sentenze del TAR Lazio sono diventate 5 o 6) e prima del TAR Sardegna, vedi qua: TAR Lazio – liberalizzazione commercio su AAPP – direttiva Bolkestein

Mettono in luce quello che tutti sapevamo ma che non avevamo il coraggio di affrontare. Butto giù qualche spunto di riflessione.

Da una parte c’è quello che dovremmo fare: buttare tutto a monte e procedere con nuovi bandi ai sensi della direttiva Bolkestein; dall’altra c’è quello che, più o meno opportunamente, cercheremo di fare per non precorrere troppo i tempi.

Mi aspetto che il legislatore non voglia perseverare nel silenzio. So che anche le Regioni ne stanno parlando. Dal lato delle amministrazioni comunali, è dura consigliare di buttare tutto a monte anche se andrebbe fatto (la disapplicazione delle norme anti-Bolkestein è un dovere della PA che la porta a risponderne anche in sede giudiziale). Questo perché dovrebbe essere presa una strada che poi, molto probabilmente, sarebbe da modificare quando saranno adottate nuove disposizioni. La mia speranza era quella che il legislatore statale, di concerto con le regioni, prendesse, quantomeno, tempo, con un’ulteriore proroga al fine di fare d’ufficio, nel settore del commercio su AAPP, quello che la giurisprudenza ha imposto nel settore degli stabilimenti balneari: fino al 31/12/2023

In attesa di una norma del genere, le amm.ni comunali potrebbero prendere tempo. Comunque, a favore delle PA, c’è l’osservazione dell’AP sui rinnovi delle concessioni balneari in funzioni sulla necessità di procedere con l’annullamento delle concessioni rinnovate d’ufficio. Infatti, secondo l’adunanza plenaria, il principio di stabilità degli atti amministrativi non verrebbe meno. Nel caso di specie (e si può vedere il parallelismo con le concessioni mercatali) il problema non si pone. Testualmente:

… L’Adunanza plenaria ritiene che l’atto di proroga SIA UN ATTO MERAMENTE RICOGNITIVO di un effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa direttamente riconducibile (così la sentenza Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874).
non lascia spazio a dubbi…
… La proroga del termine avviene, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine, le concessioni demaniali già rilasciate…
… Seguendo questa impostazione, se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto…
… DI TALCHÉ L’AMMINISTRAZIONE NON ESERCITA ALCUN POTERE DI AUTOTUTELA (CON I VINCOLI CHE LA CARATTERIZZANO): SE L’ATTO EVENTUALMENTE ADOTTATO DALL’AMMINISTRAZIONE SVOLGE LA SOLA FUNZIONE RICOGNITIVA (E NEI TERMINI APPUNTO IN CUI SVOLGA QUESTA SOLA FUNZIONE), MENTRE L’EFFETTO AUTORITATIVO È PRODOTTO DIRETTAMENTE DALLA LEGGE, LA NON APPLICABILITÀ DI QUEST’ULTIMA IMPEDISCE IL PRODURSI DELL’EFFETTO AUTORITATIVO DELLA PROROGA…