Nel caso un ambulante rifiuti di esibire il green pass, oltre alla sanzione amministrativa si può contestare altro? Il caso si riferisce a un ambulante con regolare posteggio che è stato sanzionato già due volte per la mancanza del Green pass… grazie
Art. 4
Sanzioni e controlli
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ((ai sensi dell’articolo 2,
commi 1 e 2,)) ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a ((euro
1.000)) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste
dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di
legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui
all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l’utilizzo di un veicolo ((la sanzione prevista dal
primo periodo e’ aumentata)) fino a un terzo. - Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
giorni. - ((Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo,
le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in
misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285)). Le sanzioni per le violazioni delle misure ((di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2,)) sono irrogate dal Prefetto. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono
irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27)). - All’atto dell’accertamento delle ((violazioni di cui al comma
2)), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
della violazione, ((l’organo accertatore)) puo’ disporre la chiusura
provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
((5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al
comma 1, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella
accessoria e’ applicata nella misura massima)). - Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del
codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi
dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. - ((Al primo comma)) dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con
l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a
18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000». - Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. - Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale
munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza)) e, ove
occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo
provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza. ((Il prefetto assicura
l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro
avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria
locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del
lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro)).
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19