Senza green pass al mercato

Nel caso un ambulante rifiuti di esibire il green pass, oltre alla sanzione amministrativa si può contestare altro? Il caso si riferisce a un ambulante con regolare posteggio che è stato sanzionato già due volte per la mancanza del Green pass… grazie

  Art. 4 

                    Sanzioni e controlli 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
    misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e
    applicate con i provvedimenti adottati ((ai sensi dell’articolo 2,
    commi 1 e 2,)) ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a ((euro
    1.000)) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste
    dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di
    legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui
    all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
    avviene mediante l’utilizzo di un veicolo ((la sanzione prevista dal
    primo periodo e’ aumentata)) fino a un terzo.
  2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
    v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa
    accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
    giorni.
  3. ((Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo,
    le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
    novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in
    misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del
    codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
    285)). Le sanzioni per le violazioni delle misure ((di cui
    all’articolo 2, commi 1 e 2,)) sono irrogate dal Prefetto. Le
    sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono
    irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi
    procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
    2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
    2020, n. 27)).
  4. All’atto dell’accertamento delle ((violazioni di cui al comma
    2)), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
    della violazione, ((l’organo accertatore)) puo’ disporre la chiusura
    provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non
    superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
    scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
    irrogata, in sede di sua esecuzione.
    ((5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al
    comma 1, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella
    accessoria e’ applicata nella misura massima)).
  5. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del
    codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura
    di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi
    dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
    unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  6. ((Al primo comma)) dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio
    1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con
    l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire
    800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a
    18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  7. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
    penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
    commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
    nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto
    compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
    legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  8. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
    dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle
    Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale
    munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza)) e, ove
    occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
    territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo
    provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione
    delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita
    la qualifica di agente di pubblica sicurezza. ((Il prefetto assicura
    l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro
    avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria
    locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del
    lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
    sicurezza nei luoghi di lavoro)).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19