Sequestro di merce venduta abusivamente su area pubblica

art. 61, commi 3 e 4 legge regionale puglia n. 24/2015,
Oggetto: contestazione della violazione di cui all’art. 61, comma 3, nei confronti di un Indiano, e conseguente sequestro della merce posta in vendita su area pubblica, sennza alcuna autorizzazione.
Le domande che volevo porre son le seguenti:

  1. La confisca della merce sequestrata (capi di abbigliamento) è obbligatoria?
  2. Dopo quanto tempo dalla notifica del verbale di contestazione e sequestro, va emessa l’ordinanza di confisca della merce?
  3. La merce sequestrata deve essere obbligatoriamente distrutta, oppure alienata e donata ad associazioni ONLUS?
  4. Il trasgressore può (e come, quando?) ottenere la restituzione della merce sequestrata?
  5. Chi deve decidere sulla destinazione della merce, se deve essere distrutta oppure donata?
    Grazie infinite per la risposta e un carissimo saluto.
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Le ripropongo lo stesso quesito perchè ho paura che Le sia sfuggito e per avere cortesemente una risposta.

Buona sera,
la confisca non è obbligatoria, in quanto se il personaggio si mette in regola e paga sanzioni e spese di custodia i capi di abbigliamento potrebbero essere restituite.
Per il termine dell’emanazione della confisca non vi sono termini oltre ai 5 anni di prescrizione della violazione.
Il dirigente responsabile potrebbe decidere di donare, con un atto motivato scaduti i termini per la presentazione degli scritti difensivi, del periodo per il pagamento della sanzione, la successiva ordinanza ingiunzione, la merce in questione.