Servizi alla persona: acconciatore senza direttore tecnico

Buongiorno, sono stato da poco assegnato al Suap e mi trovo ad affrontare la mia prima pratica sulla quale vorrei avere un confronto. A seguito di sopralluogo presso un parrucchiere, la PL riscontrava l’assenza del direttore tecnico ed elevava sanzione amministrativa. Il verbale risale a più di un anno fa’. L’attività è stata avviata con SCIA, risultano chiaramente decorsi i 60 gg ex art.19 L.241/90. Scrivo da un comune della Regione E.R. . Ora sono in attesa di ricevere visura camerale per capire se sia stato o meno designato il direttore tecnico, ma, se all’esito di tale controllo, dovessi riscontrare la mancata designazione, posso intervenire ai sensi dell’art.21 nonies l.241/1990, ammesso che rientri nei 18 mesi (ratione temporis) applicabili al caso, e disporre la chiusura dell’esercizio? Grazie

Va verificata la SCIA presentata a suo tempo.
Se nella SCIA è stato designato il sig. Rossi quale direttore tecnico, il quale ha accettato l’incarico ed era in possesso dei requisiti di legge la SCIA era efficace.
Se mancavano i requisiti allora si valuta l’applicabilità dell’art. 19 c. 4 della L. 241/1990 e quindi il 21-nonies, che tuttavia ti ricordo essere fattibile entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 12 mesi (non più 18).
Se invece era assente in quel momento, salvo diversa norma regionale, si sanziona l’assenza (art. 5 L. 174/2005).
Se infine il sig. Rossi non ricopre più quel ruolo per l’impresa (e la nomina di un altro soggetto deve passare dal SUAP, quindi lo sapresti) allora il competente Ufficio (di solito Commercio, non il SUAP) interviene bloccando l’attività.

Ok grazie, quindi comunque la novella del termine di 12 mesi si applica anche per istanze presentate prima della sua entrata in vigore, in base al tempus regit actum. Direi che essendo passato già un anno dal sopralluogo dei vigili e dalla redazione del verbale, ormai si è tutto cristallizzato. Cioè rimane una situazione, per lo meno dal punto di vista della 241/90, non sanabile, giusto?

I 12 mesi sono stati introdotti dall’art. 63 comma 1 D.L. 31 maggio 2021 n. 77.

A mio avviso dopo tale data si applicano i 12 mesi per il 21-nonies, ma su questo attendi il riscontro degli esperti.

Il verbale redatto a suo tempo fotografava l’attività svolta in quel momento. Oltre alla sanzione amministrativa andava applicata anche quella accessoria (sospensione/cessazione attività) se prevista dalla normativa regionale, in caso di mancata designazione (non assenza in quel momento) del RT.

Infatti la L. 174/2005 prevede che per ogni sede deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico e che questo sia iscritto nel REA contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Quindi va definito se:

  1. è stato designato il RT e quindi iscritto nel REA in sede di SCIA ma era assente al momento del sopralluogo;
  2. è stato designato e iscritto ma non è più lui il RT (ricorda che deve essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa);
  3. non è stato designato il RT in sede di SCIA.

Solo nel caso 3 si poteva intervenire sulla SCIA.
Negli altri 2 casi si applicano le sanzioni (comprese quelle accessorie).

Attendi comunque il riscontro degli esperti.

La situazione ti è stata spiegata benissimo da AlbertoV, non ho nulla da aggiungere.

Solo un consiglio operativo, che – per quello che vale - può andare bene in senso generale, aldilà del caso specifico: non è il massimo dello stile e della correttezza intervenire come SUAP facendo riferimento ad un accertamento effettuato dalla polizia locale (o da altro organo di controllo) più di un anno addietro. Diciamo che, nel tuo caso specifico, personalmente chiederei alla polizia locale di effettuare un controllo ORA presso l’attività in oggetto. In un anno possono essere cambiate diverse cose e sulla base della mia esperienza è sempre meglio intervenire in via amministrativa – quando e se è possibile farlo – su una situazione ATTUALE ben chiara e ben verificata.

L’accertamento effettuato più di un anno fa potrà avere avuto conseguenze sotto il profilo della sanzione pecuniaria, ma per il resto è andata com’è andata…; mi concentrerei piuttosto sulla situazione attuale dell’attività. E qui entra in gioco la vostra (eventuale) disciplina regionale: se permane lo stato di irregolarità (mancata presenza del R.T. designato ovvero mancata designazione di un R.T.) oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla L. 174/2005, la vostra disciplina regionale potrebbe prevedere anche l’applicazione di sanzioni accessorie (sospensione/cessazione dell’attività).

Se la disciplina regionale non c’è o non prevede sanzioni accessorie non c’è nulla da fare, direi che si può solo procedere con sanzioni pecuniarie ripetute.