Servizi sociali: criteri di valutazione delle offerte anche alla luce delle soglie in deroga

Buongiorno a tutti!
L’art. 95 co. 3 lett. a) dispone che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo: “i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

La clausola di salvezza vale per tutte le fattispecie o solo per i servizi ad alta intensità di manodopera?
Io direi per tutte.
Ne consegue che sotto i 40k potrei aggiudicare un appalto di servizi sociali anche al minor prezzo.

Inoltre, Il riferimento alle soglie di cui all’art. 36 a) come si coniuga con le soglie in deroga attualmente vigenti?

Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Giacomo

La clausola di salvezza vale per tutte le tipologia indicate dalla lett. a).
Stando al tenore letterale della norma sotto i 40 Mila euro può non applicare il criterio dell’o.e.p.v…
In riferimento alla soglia dei 40.000 rispetto alle maggior soglie di cui alla Legge n. 120 /2020 rinvio alla sentenza seguente:
https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/25/affidamento-diretto-decreto-semplificazioni-servizi-ad-alta-intensita-di-manodopera-criterio-prezzo-piu-basso-legittimita-art-95-d-lgs-n-50-2016/

1 Mi Piace

La ringrazio tanto per la conferma e il prezioso chiarimento sui criteri in deroga.
Un cordiale saluto!

1 Mi Piace