Servizio civile in condizioni di pari merito in graduatoria

Buongiorno,
Vi contatto per cercare di risolvere una questione per me importante e che magari potrà essere di aiuto anche per future richieste di studenti

Vi scrivo lo stralcio di un bando effettuato da una Regione riguardo la graduatoria:
“A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato Decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla legge 191/98.”

Ho inserito come titolo di preferenza nella domanda di iscrizione il servizio civile come servizio prestato presso la pubblica amministrazione.
Sono risultato idoneo in graduatoria in condizione di pari merito con un altro candidato e ho chiesto all’amministrazione se il mio titolo di preferenza fosse stato considerato per la condizione di pari merito (punteggio uguale nella graduatoria finale)

Questa è la risposta che ho ricevuto via mail dall’Ufficio del personale dell’ente:

“ la documentazione da Lei presentata non consente all’Amministrazione di poter considerare tale certificazione quale titolo di preferenza per la risoluzione di casi di pari merito.

In particolare lo svolgimento del servizio civile non può essere considerato quale titolo di preferenza in quanto non è previsto alcunché dal bando.
Difatti secondo la normativa in materia, il servizio civile può essere considerato alla stregua del servizio svolto presso pubbliche amministrazioni solo se l’amministrazione stessa lo prevede.

Di seguito la previsione di cui all’art. Art. 18 Dlgs 40/2017
Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro

  1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che
    hanno svolto attività’ di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001,
    n. 64.
  2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
  3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
  4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità’ e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
  5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all’accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
  6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

Poteva semmai essere considerato se il bando di cui in oggetto avesse previsto anche una valutazione di titoli (ma non per preferenza) che potevano dare luogo a punteggio (vedi concorsi scuola) ma, tale bando, è solo per esami. “

A questo punto è legittimo da parte dell’ente non aver considerato il servizio civile come titolo di preferenza per la condizione di pari merito?
Spero di essere stato chiaro nel quesito perché vorrei capirci di più anche per i futuri concorsi…

Grazie mille

Buongiorno,
seguo anche io la discussione in quanto mi sono posto lo stesso dubbio.
In particolare molti bandi riportano tra i titoli di preferenza un generico “l’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche”.
Mentre altri riportano ’aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica.
Il servizio civile dovrebbe essere valutato con le stesse modalità, ma è variamente interpretato per singolo bando e concorso dalle strutture di gestione del personale.
Personalmente non so se a questo punto indicarlo sempre, e poi vedere se viene valutato o no.
Confermo per esperienza personale che per quanto riguarda le graduatorie ATA della scuola, Il servizio militare o quello civile sostitutivo nonché anche quello volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva sono valutabili come “servizio svolto presso enti pubblici “, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002.

Salve approfitto del suo quesito per porre il mio,il servizio civile nazionale è equiparato a quello universale ai fini della riserva del 15%,grazie ma non trovo risposta

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