SERVIZIO DI BABY SITTING presso il domicilio della baby sitter

Come (e se) si può configurare a livello amministrativo un’attività di “baby sitting domiciliare”, dove però il domicilio è la casa della baby sitter (un immobile preso ah hoc)?
Per intenderci: in alternativa al c.d. “Servizio educativo in contesto domiciliare”, disciplinato dalla legge regionale toscana 32/2002 + DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R e s.m.i,
è possibile, in contesto domiciliare, avviare un’attività di questo tipo, al di fuori della disciplina normativa sopra citata?
grazie

In sintesi, la chiave di lettura è quella di separare i servizi educati in senso stretto e i meri servizi di custodia bambini. I primi sono declinati con strutture aperte al pubblico con funzione educativa sottoposte ad autorizzazione comunale e a determinati requisiti di professionalità e organizzazione didattica; i secondi con le generiche attività baby parking o di baby-sitter aventi sola finalità di custodia temporanea (poi, mentre uno gauda i bambini è logico che fa fare loro qualcosa).

I primi, come detto, hanno bisogno di autorizzazione al funzionamento, i secondi, sono attività lasciate alla regolazione fra privati o, nel caso della baby-sitter, al contratto di lavoro (vedi, ad esempio: Babysitter, cosa c'è da sapere sul contratto di lavoro). In ogni caso, la regione Toscana non disciplina i secondi, quindi siamo di fronte a un’attività libera. Vedi questa mozione:

In ogni caso, la regione potrebbe intervenire nella disciplina di strutture aperte al pubblico, non potrebbe intervenire nei contratti di lavoro delle baby-sitter

Poi ci possono essere dei casi limite nei quali, di fatto, è stato avviato un nido domiciliare senza la necessaria autorizzazione, ma questo è da vedere caso per caso. Fino a prova contraria è un baby parking